REGOLAMENTO 27 luglio 2012, n. 8 - Regolamento per l'assegnazione ai comuni della Campania del contributo di ristoro ambientale previsto dall'art. 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 «Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 48 del 6 agosto 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha deliberato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121, quarto comma della Costituzione;

Visto lo statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

Visto in particolare l'art. 56 dello statuto, che disciplina la potesta' regolamentare;

Visto il decreto presidenziale n. 23 del 4 febbraio 2011;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2010;

Vista la legge regionale 28 marzo 2007, n. 4;

Vista la proposta di 'Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani' adottato con deliberazione del 14 giugno 2011, n. 265;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 685 del 6 dicembre 2011;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 200 del 27 aprile 2012;

Considerato che il consiglio regionale non si e' pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'art. 56 dello statuto;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. Il presente regolamento detta le disposizioni di attuazione dell'art. 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) e definisce l'ammontare e le modalita' di erogazione del contributo dovuto a titolo di ristoro ambientale al comune sede di un impianto di trattamento dei rifiuti urbani, o ad esso limitrofo.

  1. Il contributo dovuto a titolo di ristoro ambientale e' determinato tenendo conto della tipologia degli impianti, degli impatti ambientali ad essi associabili e dell'assetto impiantistico previsto dal piano regionale di gestione dei rifiuti nonche' della quantita' e qualita' dei rifiuti movimentati, delle aree e delle popolazioni interessate come risultanti dalle ultime rilevazioni ufficiali dell'Istat, ed e' volto a compensare le comunita' che subiscono disagi di varia natura dovuti alla presenza, sul loro territorio, di impianti di trattamento di rifiuti urbani o alla movimentazione e trasporto di essi.

    Art. 2

    Ambito soggettivo 1. I soggetti affidatari del servizio integrato di cui alla legge regionale n. 4 del 2007 sono tenuti a versare il contributo di ristoro ambientale ai comuni beneficiari, definiti ai sensi del comma 4, nell'ammontare e secondo le modalita' previste dagli articoli 3, 4 e 5 e dagli allegati da A a E al presente regolamento.

  2. Fuori dai casi di gestione in...

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