LEGGE REGIONALE 28 Marzo 2007, n. 4 - Nome in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

Titolo I

GESTIONE DEI RIFIUTI

Capo I

Disposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 19 del

3 marzo 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

P r i n c i p i

  1. La presente legge considera la razionale, programmata, integrata e partecipata gestione dei rifiuti quale condizione ineludibile di tutela della salute e di salvaguardia dell'ambiente e del territorio assicurando il rispetto dei principi di equita' tra territori e generazioni. Si ispira, altresi', al conseguimento dell'obiettivo "Rifiuti zero" attraverso le forme di organizzazione previste anche dalla normativa nazionale.

    Art. 2.

    O g g e t t o

  2. La presente legge, in attuazione della normativa' nazionale vigente:

    a) disciplina le attivita' di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la individuazione, la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale;

    b) individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, disciplinandone l'organizzazione e le modalita' di svolgimento;

    c) determina, in applicazione dei principi di decentramento funzionale e di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di cui all'Art. 118 della Costituzione, le funzioni e i compiti amministrativi il cui esercizio e' conferito dalla Regione alle province e ai comuni ovvero alle forme associative tra questi realizzati, come disciplinate dalla presente legge.

  3. La presente legge si conforma ai principi di economicita', efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e assicura le massime garanzie di protezione dell'ambiente e della salute nonche' di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici escludendo dallo smaltimento dei rifiuti le aree sottoposte a misure di conservazione ambientale in base alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

    Art. 3.

    F i n a l i t a'

  4. La presente legge persegue le seguenti finalita':

    a) prevenire, governare e ridurre la produzione e la pericolosita' dei rifiuti;

    b) potenziare e agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali, adottando con priorita' le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo e ogni altra azione diretta a ottenere da essi materia prima secondaria;

    c) incentivare la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti privilegiando forme di trattamento che ne consentano il recupero e l'utilizzo produttivo conseguendo l'obiettivo della minimizzazione dell'impatto ambientale connesso allo smaltimento;

    d) diminuire, mediante idonei e certificati trattamenti, la pericolosita' dei rifiuti e garantire che i prodotti ottenuti dal relativo recupero non presentino caratteristiche di pericolosita' superiori ai limiti ammessi dalla legislazione vigente per prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;

    e) contenere e razionalizzare i costi di gestione del ciclo dei rifiuti responsabilizzando, mediante attivita' concertative a scala territoriale, gli enti locali, incentivandone la partecipazione attiva nelle procedure di predisposizione, adozione, approvazione e aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti;

    f) promuovere l'utilizzo di strumenti economici, bilanci-ambientali, strumenti di certificazione ambientale - norme ISO ed EMAS - nonche' dei sistemi di qualita' quali lo sviluppo del marchio di qualita' ecologica - ECOLABEL - volti a promuovere prodotti con un minore impatto sull'ambiente contribuendo a un uso efficiente delle risorse e a un elevato livello di protezione dell'ambiente;

    g) garantire in linea generale l'autosufficienza regionale in conseguenza dei principi di autosufficienza di ogni ambito territoriale ottimale - ATO - e di compensazione di cui agli articoli 15 e 29;

    h) favorire la crescita di un mercato verde attraverso la promozione di strumenti quali Green Public Procurement - GPP -;

    i) individuare forme di cooperazione, sinergie e interazioni istituzionali tra i vari livelli delle autonomie territoriali in conformita' ai principi di sussidarieta' e solidarieta' territoriale, fermo restando le funzioni e i compiti di indirizzo, per ambiti territoriali sovracomunali, riservati alla regione;

    l) prevedere nelle gare di appalto relative alla gestione dei rifiuti criteri che valorizzano le capacita' e le competenze tecniche nella prevenzione della produzione dei rifiuti stessi;

    m) salvaguardare e incrementare i livelli occupazionali e garantire le condizioni contrattuali degli operatori del settore secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva;

    n) promuovere le attivita' finalizzate al miglioramento delle conoscenze e delle capacita' di intervento e regolamentare le fasi fondamentali necessarie a un effettivo recupero della frazione organica da rifiuto;

    o) attuare gli strumenti di prevenzione e riduzione integrati dell'inquinamento - IPPC - ovvero per i settori di interesse prevedere il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

    p) superare lo stato di emergenza nei settori della gestione dei rifiuti;

    q) provvedere alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse regionale.

    Art. 4.

    Informazione istituzionale al cittadino

  5. La regione, le province e i comuni, al fine di sensibilizzare la collaborazione delle comunita' locali al raggiungimento delle finalita' di cui all'Art. 3, in conformita' ai principi della "Carta di Aalborg" approvata dai partecipanti alla conferenza europea sulle citta' sostenibili, promuovono iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione dei cittadini curando, di concerto, l'ideazione, la redazione e la diffusione di materiale didattico e divulgativo, conformandone i contenuti e le finalita' anche alle peculiarita' degli ambiti territoriali ottimali di cui al titolo IV.

  6. La Regione monitora, con strutture interne, cosi' come per le attivita' di informazione e comunicazione, le iniziative di cui al comma 1 e ne valuta l'efficacia.

    Art. 5.

    Sezione regionale del catasto dei rifiuti

  7. E' istituita presso l'agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPAC - la sezione regionale del catasto dei rifiuti - SRCR -.

  8. La SRCR e' articolata territorialmente su base di ambito territoriale ottimale.

  9. La SRCR raccoglie le informazioni ricevute secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, elabora i relativi dati e li trasmette alla sezione nazionale del catasto dei rifiuti - SNCR - e all'osservatorio regionale di cui all'Art. 6 entro trenta giorni dal ricevimento.

    Art. 6.

    Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti

  10. E' istituito l'osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti, di seguito denominato osservatorio, presso il settore regionale di cui all'Art. 7, comma 2.

  11. La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare permanente, competente per materia, definisce l'organizzazione e le modalita' di funzionamento dell'osservatorio.

  12. L'osservatorio:

    a) approfondisce l'elaborazione dei dati statistici e conoscitivi in materia di raccolta, gestione, trasformazione e utilizzo dei rifiuti, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati;

    b) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle realizzazioni impiantistiche previste dalla legislazione vigente e dal piano regionale dei rifiuti;

    c) provvede a monitorare l'andamento della produzione, raccolta, recupero e smaltimento delle varie tipologie di rifiuti in atto nel territorio regionale, compresi i costi relativi, attraverso la costituzione di un rapporto periodico e costante con i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti, i quali forniscono costantemente le informazioni necessarie ad aggiornare la banca dati di cui alla lettera a);

    d) realizza il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

    e) effettua analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualita' dell'erogazione e degli impianti;

    f) provvede ad analizzare e comparare le tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio;

    g) svolge attivita' di analisi ed elaborazione in ordine ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e dei servizi;

    h) raccoglie i dati relativi a fenomeni e forme di penetrazione della criminalita' organizzata nella gestione dei rifiuti accertati dalle competenti autorita';

    i) segnala ai soggetti cui spetta la vigilanza l'eventuale violazione in materia di diritti dei lavoratori o in tema di lavoro nero;

    l) adotta la carta dei diritti e dei doveri dell'utente entro sessanta giorni successivi al suo insediamento.

  13. L'assessore regionale competente presenta annualmente alla commissione consiliare competente la relazione sull'attivita' svolta dall'osservatorio.

  14. Per lo svolgimento delle sue funzioni l'osservatorio si avvale dell'ARPAC.

  15. L'osservatorio pubblica annualmente i dati di cui al comma 3.

    Titolo II

    COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE

    Capo I

    O g g e t t o

    Art. 7.

    Competenze della Regione

  16. Sono di competenza della Regione, nel rispetto della normativa statale vigente:

    a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'Art. 10, sentiti le province, i comuni, le autorita' d'ambito e le associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale;

    b) la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o, comunque, ad alto tasso di umidita' dai restanti rifiuti;

    c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la riqualificazione e la bonifica di aree inquinate di propria competenza in conformita' alle...

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