DECRETO 1 marzo 2011 - Disciplina di rilascio dell''autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e delle relative modalita''. (11A04187)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «codice della strada»;

Visto, in particolare, l'art. 116, comma 11-bis, ottavo periodo, del codice della strada, introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera c), della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», che, tra l'altro, ha previsto che ai fini del conseguimento del certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore di cui al comma 1-bis dello stesso art. 116, il candidato che abbia superato la prova di controllo delle cognizioni deve altresi' sostenere, previa idonea attivita' di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore;

Visto il comma 2 del citato art. 17 della predetta legge n. 120 del 2010, che prevede che le disposizioni relative alla prova pratica del ciclomotore siano applicabili a decorrere dal 19 gennaio 2011;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che posticipa al 31 marzo 2011 la scadenza dei termini dei provvedimenti di cui alla tabella 1, tra cui e' ricompreso quello di cui al predetto art. 17, comma 2, legge n. 120 del 2010;

Visto l'art. 2, comma 1-quater, della predetta legge n. 10 del 2011, che rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro la data del 31 marzo 2011, la disciplina delle modalita' e delle procedure di richiesta e rilascio di un'autorizzazione al candidato al conseguimento del certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore, che consenta allo stesso di esercitarsi alla guida dopo aver superato la prevista prova di controllo delle cognizioni, nonche' la validita' di tale autorizzazione e le modalita' dell'esercitazione stessa, almeno in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 122, commi da 2 a 6, del codice della strada ed anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 170, comma 2, dello stesso codice della strada, che - tra l'altro - vieta al minore conducente di un ciclomotore il trasporto di un passeggero;

Ritenuto di dover esercitare la predetta deroga al fine di consentire al minore titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore di avere accanto una persona in funzione di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, purche' le caratteristiche costruttive del veicolo lo consentano ed il...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT