LEGGE 28 settembre 1998, n. 336 - Durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale

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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1.

  1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari e' di tre anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 settembre 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3081): Presentato dai senatori Pellegrino e Pardini il 19 febbraio 1998.

Assegnato alla 2 commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 marzo 1998, con parere della commissione 1 .

Esaminato dalla 2 commissione, in sede referente, il 14 maggio 1998 e il 17 giugno 1998.

Relazione annunciata dal sen. Meloni il 23 giugno 1998 (atto n. 3081/ A).

Assegnato nuovamente alla 2 commissione, in sede deliberante, il 24 giugno 1998.

Esaminato dalla 2 commissione, in sede deliberante, ed approvato il 25 giugno 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5033): Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 9 luglio 1998, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione il 14, 15 e 16 luglio 1998.

Esaminato in aula il 21 settembre 1998 ed approvato il 23 settembre 1998.

N O T E

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1: - Il testo...

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