DECRETO 31 luglio 2003 - Modalita' e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini D.O.C. e D.O.C.G

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'art. 57, par. 2, che consente agli Stati membri produttori di stabilire condizioni di produzione, di elaborazione e di commercializzazione complementari o piu' severe per i vini di qualita' prodotti in regioni determinate ottenuti nel loro territorio; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente ´Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei viniª, in particolare l'art. 10, comma 1, lettera i), che consente la facolta' di prevedere nei disciplinari di produzione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.

l'imbottigliamento in zone delimitate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.

348, recante il regolamento sulla disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che l'imbottigliamento dei vini D.O.C. e D.O.C.G.

costituisce un'operazione rilevante al fine della valorizzazione degli stessi vini ottenuti nelle corrispondenti aree di produzione e di vinificazione delle uve, contribuendo alla ridistribuzione del reddito nell'area vocata interessata; Considerato che, nel rispetto dell'art. 19, comma 1, lettera a) della citata legge n. 164/1992, i produttori viticoli rappresentano la categoria che all'interno della filiera assume un peso fondamentale, in quanto e' essenzialmente la loro attivita' che conferisce al prodotto le caratteristiche peculiari che consentono l'ottenimento della denominazione di origine; Considerata la rilevanza che assume la fase di imbottigliamento nell'assicurare vantaggi economici a tutti i componenti della filiera della denominazione d'origine; Considerato che appare opportuno disciplinare le modalita' di attuazione di cui all'art. 10, comma 1, lettera i) della citata legge n. 164/1992; Ritenuto di assicurare la certezza del diritto per le situazioni giuridiche antecedenti l'emanazione del presente decreto, prevedendo le opportune misure di adeguamento delle disposizioni contenute nei vigenti disciplinari dei vini a denominazione di origine; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 24...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT