Modificazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 6 febbraio 2004, n. 13/04. (Deliberazione n. 79/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 27 maggio 2004;

Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481; il

legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2003, concernente l'assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa' Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: l'Acquirente Unico) ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n.

79/1999 e direttive alla medesima societa' (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003); il decreto del Ministro delle attivita' produttive 29 gennaio 2004 (di seguito: decreto ministeriale 29 gennaio 2004) recante modalita' per la vendita sul mercato, per l'anno 2004, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 6 febbraio 2004, n. 13/04 (di seguito

deliberazione n. 13/04); la deliberazione dell'Autorita' 24 febbraio 2004, n. 21/04 (di seguito: deliberazione n. 21/04); la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 49/04 (di seguito: deliberazione n. 49/04); Considerato che

l'art. 3, comma 8, del decreto ministeriale 29 gennaio 2004 prevede che la capacita' produttiva non assegnabile sia attribuita al mercato vincolato fino alla completa operativita' del mercato elettrico; l'art. 10, comma 10.2, della deliberazione n. 13/04, prevede che fino alla completa operativita' del sistema delle offerte, intesa come la data in cui e' disponibile un indice dei prezzi di detto sistema basato sui prezzi formatisi in almeno un trimestre e, comunque, non prima del 1° luglio 2004, la capacita' produttiva non assegnabile sia ceduta all'Acquirente Unico e che a partire dalla completa operativita' del sistema delle offerte, il Gestore della rete offre la capacita' produttiva non assegnabile nel mercato del giorno prima; considerando che il regime di dispacciamento di merito economico attualmente in vigore non prevede la partecipazione attiva della domanda fino al 1° gennaio 2005; il decreto ministeriale 19 dicembre 2003 prevede, all'art. 3, comma 1, che l'Acquirente Unico si approvvigioni, per la quota di fabbisogno residuale rispetto alle altre modalita' di approvvigionamento previste nel medesimo decreto ministeriale, nel...

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