DELIBERAZIONE 12 marzo 2008 - Modificazione della delibera n. 54/08/CONS, recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie in attuazione dell''articolo 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e del regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS...

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 12 marzo 2008;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto l'art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»;

Vista la comunicazione sulle procedure di applicazione dell'art. 14-ter della legge n. 287/1990 del 12 ottobre 2006, adottata dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e pubblicata nel Bollettino n. 39 del 16 ottobre 2006;

Visto il regolamento in materia di procedure sanzionatorie adottato con la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2006, n. 76, e le modifiche ed integrazioni allo stesso apportate dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2007;

Vista la delibera 645/06/CONS: «Regolamento di attuazione dell'art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, della delibera n. 645/06/CONS, che affida ad un separato e apposito provvedimento l'adeguamento del regolamento in materia di procedure sanzionatorie alle disposizioni della stessa delibera;

Vista la delibera n. 54/08/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2008, a sua volta recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie in attuazione dell'art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e del regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS»;

Ritenuta l'opportunita' di definire gli effetti dell'approvazione degli impegni di cui all'art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, presentati nell'ambito di procedimenti sanzionatori, in termini di maggiore aderenza al principio comunitario di cui e' espressione il citato art. 14-bis (regolamento CE n. 1/2003, art. 9), nonche' al principio di settore di cui all'art. 10 della direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 (direttiva autorizzazioni);

Ritenuto necessario disciplinare la materia nel modo piu' idoneo ad assicurare l'effettiva utilita' degli impegni in relazione ai fini indicati dalla legge, contestualmente definendo con maggiore puntualita' le caratteristiche che gli stessi impegni devono possedere;

Ravvisata l'opportunita' di precisare che, stante il tenore del citato art. 14-bis, l'ammissibilita' degli impegni deve essere in via di principio esclusa allorche' il procedimento sanzionatorio riguardi illeciti la cui lesivita' non investe interessi attinenti alla promozione della concorrenza nel settore;

Considerato che l'approvazione degli impegni non pregiudica comunque la possibilita' per l'utenza di presentare reclami o promuovere tentativi di conciliazione ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1 della delibera n. 136/06/CONS;

Udita la relazione del commissario Nicola D'Angelo, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1.

  1. L'art. 12-bis inserito nel regolamento in materia di procedure sanzionatorie dalla delibera n. 54/08/CONS e' sostituito dal seguente:

    Art. 12-bis (Proposta di impegni). - 1. L'operatore al quale sia stata contestata una violazione in materia di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica puo' presentare senza indugio una proposta preliminare di impegni, previa cessazione della condotta contestata, finalizzata a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell'illecito attraverso idonee e stabili misure.

    2. A seguito della presentazione preliminare degli impegni l'operatore interessato puo' essere sentito dal responsabile del procedimento al fine di fornire precisazioni e chiarimenti necessari alla valutazione del contenuto degli impegni stessi.

    3. Entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione il soggetto interessato presenta, in conformita' all'art. 3 della delibera n. 645/06/CONS, la versione definitiva degli impegni, che viene trasmessa all'organo collegiale competente corredata da un'istruttoria preliminare della direzione competente.

    4. L'organo collegiale dichiara senza indugio inammissibile la proposta di impegni che per la sua genericita' si manifesti carente di serieta' o che appaia presentata per finalita' dilatorie. La stessa decisione e' altresi' adottata in tutti i casi in cui gli impegni assunti appaiano manifestamente inidonei a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell'illecito attraverso idonee e stabili misure. Le decisioni di cui al presente comma vengono comunicate all'operatore proponente gli impegni.

    5. La presentazione della proposta di impegni di cui al comma 3, ove non sopraggiunga la dichiarazione di inammissibilita' di cui al comma 4, comporta la sospensione dei termini di cui al comma 1 e al comma 2 dell'art. 6. La sospensione opera dalla data di ricezione della proposta fino alla data di conclusione, immediatamente comunicata alle parti, dell'esame istruttorio della proposta da parte della direzione competente. La sospensione cessa comunque inderogabilmente allo scadere del novantesimo giorno, senza necessita' di comunicazione alle parti.

    6. La proposta di impegni viene resa pubblica attraverso il sito internet dell'Autorita', e i soggetti interessati hanno facolta' di presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Nel caso un cui si renda necessario la direzione competente puo' chiedere ai soggetti interessati ulteriori informazioni ed elementi utili alla valutazione degli impegni. Entro i trenta giorni successivi alla conclusione della consultazione l'operatore interessato puo' presentare la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai soggetti terzi e introdurre modifiche agli impegni.

    .

  2. L'art. 12-ter inserito nel regolamento in materia di procedure sanzionatorie dalla delibera n. 54/08/CONS e' sostituito dal seguente:

    Art. 12-ter (Decisione). - 1. L'organo collegiale valuta, considerate le circostanze competitive del settore di cui trattasi, ai sensi dell'art. 5 della delibera n. 645/06/CONS, se la proposta di impegni sia idonea a migliorare le condizioni della...

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