DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 settembre 2018 - Determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013, dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013, nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 e nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle attivita' economiche e produttive. (18A05912)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI nella riunione del 6 settembre 2018 Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilita' 2016), con cui e' stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attivita' economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2, dell'art. 5, della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalita' e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attivita' economiche e produttive con le modalita' del finanziamento agevolato;

Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1, della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalita' per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalita' di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

Considerato, in particolare, che, in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 citato, i contributi previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamita' naturali al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

Considerato che il comma 2, lettere e) ed f) del richiamato art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 disciplina, in continuita' con l'art. 5, comma 2, lettere d) ed e) dell'abrogata legge 24 febbraio 1992, n. 225, la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2014 con la quale e' stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali...

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