DELIBERA 8 gennaio 2020 - Modificazioni alle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale». (20A00443)

LA PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE Visti gli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Viste le «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» approvate il 16 marzo 1956 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956, n. 71 e successive modificazioni;

Vista la proposta della Commissione per gli studi e i regolamenti;

Delibera: Sono apportate le seguenti modifiche alle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale»: Art. 1 L'art. 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Interventi in giudizio). - 1. L'intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri ha luogo con il deposito delle deduzioni, comprensive delle conclusioni, sottoscritte dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto. 2. Il Presidente della Giunta regionale interviene depositando, oltre alle deduzioni, comprensive delle...

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