DELIBERA 8 gennaio 2015 - Modifiche ai regolamenti di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la disciplina degli emittenti e degli intermediari adottati rispettivamente con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni. (Delibera n. 19094). (15A01945)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD), che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito e (UE) n. 1095/2010 del 24 novembre 2010 relativo alla istituzione dell'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM);

Visto il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 che integra la citata direttiva 2011/61/UE per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;

Visti i regolamenti (UE) nn. 345/2013 e 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 relativi, rispettivamente, ai fondi europei per il venture capital (EuVECA) e ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF);

Vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) nonche' le ulteriori disposizioni comunitarie recanti le relative misure di esecuzione;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, recante «Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010», che ha modificato e integrato il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 al fine di consentire l'adeguamento della normativa nazionale alla richiamata direttiva AIFM e all'applicazione dei citati regolamenti (UE) nn. 345/2013 e 346/2013;

Viste le deleghe regolamentari conferite alla Consob, da esercitarsi sentita la Banca d'Italia, dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, contenute, in particolare, nell'art. 6, comma 2, relativo agli obblighi dei soggetti abilitati in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti, e nell'art. 33, comma 2, lettera f), in materia di commercializzazione di quote o azioni di OICR gestiti da terzi;

Visti gli articoli 43, commi 6 e 8, e 44, commi 4 e 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recanti le deleghe regolamentari attribuite alla Consob, da esercitarsi sentita la Banca d'Italia, in materia, rispettivamente, di procedure per la notifica della commercializzazione nazionale e transfrontaliera di FIA riservati nei confronti di investitori professionali e nei confronti delle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'art. 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di procedure per la notifica e il rilascio dell'autorizzazione per la commercializzazione di FIA non riservati nei confronti di investitori al dettaglio;

Visti gli articoli 45, comma 5, e 46, commi 1 e 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recanti le deleghe regolamentari alla Consob in materia di obblighi di comunicazione da parte delle Sgr, Sicav e Sicaf, i cui FIA acquisiscono partecipazioni rilevanti e di controllo di societa' non quotate e di emittenti;

Visti gli articoli 94, comma 1, ultima parte, 98-ter, comma 1, e 98-quater, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recanti, tra l'altro, disposizioni in materia di offerta al pubblico di quote o azioni di OICR chiusi e di OICR aperti, compresi i FIA italiani, FIA UE e FIA non UE;

Visto il proprio parere, rilasciato al Ministero dell'economia e delle finanze in data 25 settembre 2014, sullo schema di regolamento attuativo dell'art. 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modificazioni, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190, e successive modificazioni, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli intermediari in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visti gli «Orientamenti sui concetti chiave della direttiva GEFIA» adottati dall'AESFEM in data 13 agosto 2013 (ESMA/2013/611);

Considerato che le previsioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012, direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale, sono risultate sostanzialmente sovrapponibili alle vigenti disposizioni domestiche relative alla gestione collettiva del risparmio di OICVM e che, in taluni casi, le norme del citato regolamento delegato, in quanto caratterizzate da un maggior grado di dettaglio, hanno assunto una veste chiarificatrice delle disposizioni piu' generali contenute nella predetta direttiva 2009/65/CE;

Ritenuto, pertanto, opportuno estendere le previsioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 ai gestori di OICVM laddove queste sono risultate sostanzialmente sovrapponibili alle vigenti disposizioni sulla gestione collettiva del risparmio di OICVM;

Considerato che le regole generali di condotta dei soggetti abilitati concernenti gli obblighi di correttezza e di trasparenza dei comportamenti da tenersi in un corretto processo decisionale di investimento costituiscono i canoni comportamentali generali per qualunque gestore professionale;

Ritenuto, pertanto, con riferimento a tale aspetto, di non avvalersi della facolta', prevista dall'art. 35-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di dettare specifiche esenzioni dall'applicazione della disciplina attuativa dell'art. 6, comma 2, del citato decreto legislativo, nei confronti dei gestori autorizzati che gestiscono FIA italiani riservati il cui valore totale dei beni gestiti non supera i 100 milioni di euro ovvero i 500 milioni se gli OICR gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria e non consentono agli investitori di esercitare il diritto di rimborso per 5 anni dopo l'investimento iniziale (gestori sotto-soglia);

Ritenuto altresi' opportuno, nell'ottica di una maggiore semplificazione degli oneri previsti, non imporre in capo ai gestori sotto-soglia l'obbligo di avviare la procedura di notifica preventiva alla Consob in caso di commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA, non beneficiando tali gestori del passaporto europeo previsto dalla direttiva 2011/61/UE;

Ritenuto opportuno non codificare, per il momento, il regime normativo relativo all'operativita' negli Stati non UE, alla commercializzazione di FIA non UE da parte di gestori nazionali nonche' alla commercializzazione di FIA italiani o UE da parte di gestori non UE, in linea con la disciplina transitoria prevista dall'art. 15, comma 13, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, che ha sospeso l'efficacia delle norme riguardanti tali paesi fino alla data di entrata in vigore dell'atto delegato della Commissione europea previsto dall'art. 67, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE, non ancora adottato;

Valutate le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 26 giugno 2014, con il quale sono state illustrate, tra le altre, le modifiche apportate ai sopra citati regolamenti in materia di emittenti e di intermediari;

Considerata la necessita' di adeguare i predetti regolamenti recanti disposizioni in materia di emittenti e intermediari alla citata direttiva 2011/61/UE e alle relative misure di esecuzione nonche' alle relative previsioni nazionali di recepimento contenute nel decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 44;

Sentita la Banca d'Italia;

Delibera: Art. 1 Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti 1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, e' modificato come segue: a) nella Parte I, all'art. 1, dopo le parole «dell'art. 42, commi 1 e 3,» sono inserite le parole «dell'art. 43, commi 6 e 8, dell'art. 44, commi 4 e 6, dell'art. 45, comma 5, dell'art. 46, commi 1 e 4,»;

  1. nella Parte II, Titolo I, la rubrica del Capo III e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni riguardanti la commercializzazione di quote o azioni di OICR»;

  2. nella Parte II, Titolo I, Capo III, la rubrica della Sezione I e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali»;

  3. nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione I, all'art. 14 sono apportate le seguenti modificazioni: nel comma 1, la lettera b) e' soppressa;

    nel comma 1, alla lettera c), le parole «dall'art. 37» sono sostituite dalle parole «dall'art. 39»;

    nel comma 1, alla lettera d), le parole «adottate in sede comunitaria» sono sostituite dalle parole «dell'Unione europea»;

    nel comma 1, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti lettere: «d-bis) "FIA aperto": il FIA i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta del FIA;

    d-ter) "FIA chiuso": il FIA diverso da quello aperto;

    d-quater) "investitori professionali": i clienti professionali ai sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del Testo unico e le categorie di investitori individuate dal regolamento ministeriale;

    d-quinquies) "modifiche rilevanti": le modifiche significative disciplinate dall'art. 106 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.»;

    dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma: «1-bis. Ove non diversamente specificato, ai fini delle...

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