DELIBERA 30 novembre 2023 - Fondo sanitario nazionale 2023. Riparto delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale. (Delibera n. 33/2023). (24A00068)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Nella seduta del 30 novembre 2023

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-bis, inserito dalla legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per

rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015

, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale sia ripartito dal CIPE su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 115, comma 1, lettera a) fra le funzioni e compiti amministrativi conservati allo Stato inserisce l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del Piano sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonche' il riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che detta disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 recante «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale», e che ha previsto un sistema di finanziamento del Servizio sanitario nazionale

(di seguito anche SSN) basato sulla capacita' fiscale regionale, corretto da misure perequative, stabilendo che al finanziamento del Servizio sanitario nazionale concorrano l'IRAP, l'addizionale regionale all'IRPEF, la compartecipazione all'accisa sulle benzine e la compartecipazione all'IVA da rideterminarsi annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

Visto l'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2010), come successivamente integrato e modificato dall'art. 4, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che disciplina i sistemi premiali per le regioni a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante

Disposizioni in materia di autonomia di entrate delle regioni a statuto ordinario, nonche' di determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario

e, in particolare, l'art. 26, concernente la determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard e l'art. 27, concernente la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario

Visto l'art. 4, comma 9-quaterdecies, del citato decreto-legge n. 198 del 2022, il quale ha integrato il succitato art. 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011, disponendo che anche per l'annualita' 2023, ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali, sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale: Emilia Romagna, Marche, Veneto, Lombardia e Umbria

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

Visto l'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

che ha determinato in 126.061,00 milioni di euro il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2023

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 recante

Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

e, in particolare l'art. 11, comma 2, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2023, nell'ambito del fabbisogno sanitario standard e' individuato per il medesimo anno un fondo pari a euro 40.000.000, da rivalutare annualmente da parte del Ministero della salute sulla base dei fabbisogni assistenziali soddisfatti, destinato alla remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo decreto legislativo ed e' ripartito tra le regioni e le province autonome in coerenza con le prestazioni di alta specialita' rientranti nelle aree tematiche dei singoli IRCCS rilevate nell'ambito dei flussi informativi

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 61 del 13 marzo 2023 recante «Definizione dei nuovi criteri e dei pesi relativi per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard» il quale, nell'operare una revisione dei criteri di riparto in attuazione dell'art. 27, comma 7, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, stabilisce che, a decorrere dall'anno 2023, il fabbisogno sanitario nazionale standard e' ripartito sulla base dei seguenti criteri: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per eta', tassi di mortalita' della popolazione con eta' inferiore a 75 anni, dato complessivo risultante dagli indicatori utilizzati per definire particolari situazioni territoriali che impattano sui bisogni sanitari

Visto l'Accordo politico per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale per anno 2023 definito all'unanimita' dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 2 agosto 2023

Visto l'art. 4, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 198 del 2022, che integra le disposizioni di cui all'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni e stabilisce che la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del SSN e' pari allo 0,5 per cento delle predette risorse e che i criteri, per tale riparto sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»

Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali» convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56

Considerato che il predetto importo di euro 126.061,00 milioni e' stato rideterminato, in euro 128.869,20 milioni dai seguenti provvedimenti legislativi: a) dall'art. 1, comma 259, della citata legge n. 234 del 2021 che ha incrementato di euro 200,00 milioni il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi

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