DELIBERA 3 settembre 2019 - Modifiche al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati, adottato con delibera del 28 dicembre 2017, n. 20249. (Delibera n. 21028). (19A05562)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF»), e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 64, comma 4 del TUF, il quale attribuisce alla Consob il potere di dettare misure regolamentari attinenti all'attivita' di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati;

Visto l'art. 65-septies, comma 1 del TUF, secondo cui la Consob individua con regolamento gli obblighi informativi e di comunicazione nei propri confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, indicandone contenuto, termini e modalita' di adempimento;

Visto il regolamento della Consob adottato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, recante norme di attuazione del TUF in materia di mercati (di seguito, «regolamento mercati»);

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2 del regolamento mercati che individua le partecipazioni che il gestore del mercato regolamentato puo' assumere in determinate societa' ivi espressamente indicate;

Considerata l'opportunita' di procedere ad un ampliamento del perimetro della disciplina delle partecipazioni detenibili dal gestore del mercato regolamentato, di cui all'art. 4, comma 2 del regolamento mercati, nel proposito di prevedere l'assunzione di partecipazioni da parte del gestore anche in societa', autorizzate al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, che predispongono e gestiscono circuiti informativi per l'inserimento di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari, anche al fine di facilitare l'incontro tra le societa' che intendono fare ricorso al mercato dei capitali e gli investitori;

Considerata, a completamento del descritto intervento regolamentare, l'esigenza di apportare una contestuale modifica nell'obbligo, posto in capo al gestore del mercato ai sensi dell'art. 21, comma 1 del regolamento mercati, di fornire alla Consob una preventiva informativa in ordine ai progetti relativi allo svolgimento di attivita' connesse e strumentali o all'acquisizione di partecipazioni di cui all'art. 4 dell'indicato regolamento;

Considerata inoltre l'utilita' di realizzare taluni limitati interventi di aggiornamento della regolamentazione e di coordinamento della stessa con il livello normativo primario;

Valutate le osservazioni pervenute in risposta al...

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