DELIBERA 28 dicembre 2017 - Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati. (Delibera n. 20249). (17A08779)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/39/CE, del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/65/UE, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (di seguito, «MiFID II»);

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (di seguito, «regolamento MiFIR»);

Viste le disposizioni contenute negli atti delegati e nelle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione dei menzionati atti;

Vista la direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di «Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, cosi' come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016», che ha modificato e integrato il TUF al fine di consentire l'adeguamento della normativa nazionale alla richiamata MiFID II e al regolamento MiFIR;

Visto il regolamento della Consob adottato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 in materia di mercati (di seguito «Regolamento mercati») e le successive modificazioni;

Considerata la necessita' di adeguare il predetto Regolamento mercati alla MiFID II, al regolamento MiFIR, ai relativi atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' alle previsioni nazionali di recepimento contenute nel decreto legislativo del 3 agosto 2016, n. 129;

Considerato opportuno, ai fini della trasposizione delle citate fonti europee, procedere ad una sostituzione integrale delle disposizioni contenute nel Regolamento Mercati;

Considerata, altresi', l'esigenza di dettare una disciplina transitoria per l'adeguamento ai nuovi obblighi informativi e di comunicazione dettati nel riformato Regolamento mercati;

Valutate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 31 luglio 2017, con il quale sono state illustrate le modifiche apportate al sopra citato Regolamento mercati;

Vista l'intesa rilasciata dalla Banca d'Italia;

Sentita la Banca d'Italia;

Delibera: Art. 1 Sostituzione del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati 1. Il regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati, approvato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati Parte I DISPOSIZIONI COMUNI Art. 1. Fonti normative 1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 62-quater, comma 2, lettera a), 64, comma 4, 64-bis, comma 6, 64-ter, comma 9, 65, comma 2, 65-quater, comma 5, 65-sexies, commi 7 e 8, 65-septies, comma 1, 66-bis, comma 2, 67-ter, commi 3, 6 e 8-bis, 68, comma 1, 68-ter, comma 2, 68-quater, comma 4, 70, comma 4, 71, comma 2, 74, comma 2, 76, comma 2, 78, comma 1, 79-bis, comma 4, 79-ter, comma 4, 79-ter.1, comma 2, 90-sexies, comma 4, 180, comma 1, lettera c), 181, comma 2, 187-ter, comma 7, e 187-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Art. 2. Definizioni 1. Nel presente regolamento si intende per "Testo Unico" il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2. Ai fini del presente regolamento: a) un'attivita' e' considerata strategica per la gestione tipica aziendale se: i) ha ad oggetto profili operativi della sede di negoziazione, profili organizzativi del relativo gestore ovvero funzioni o compiti a questo attribuiti dall'ordinamento;

ii) un'anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione comprometterebbe la sana e prudente gestione ovvero la capacita' del gestore della sede di negoziazione di continuare a garantire la conformita' propria o del mercato gestito alle condizioni e agli obblighi imposti dal Testo unico, dal presente regolamento e dalle pertinenti disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili. Sono considerate in ogni caso attivita' strategiche per la gestione tipica aziendale le funzioni operative e le funzioni operative critiche di cui all'art. 6, paragrafi 2 e 6, del regolamento delegato (UE) 2017/584;

b) si intendono per: i) "funzioni operative": le funzioni di cui all'art. 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/584;

ii) "funzioni operative critiche": le funzioni operative di cui all'art. 6, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/584. 3. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni contenute nel Testo unico, nel regolamento (UE) n. 600/2014 e nelle pertinenti disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili. Parte II SEDI DI NEGOZIAZIONE Titolo I Disciplina delle sedi di negoziazione Capo I Requisiti del gestore del mercato regolamentato Art. 3. Risorse finanziarie 1. I gestori dei mercati regolamentati dispongono, al momento dell'autorizzazione e continuativamente, di risorse finanziarie sufficienti a garantire l'ordinato funzionamento dei singoli mercati gestiti, tenendo conto della natura e dell'entita' delle operazioni ivi concluse, nonche' della portata e del grado dei rischi ai quali gli stessi sono esposti. 2. I gestori dei mercati regolamentati dispongono, inoltre, di risorse finanziarie proporzionate ai rischi derivanti dallo svolgimento di eventuali altre attivita' e nel caso di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di negoziazione, tengono conto del numero e delle caratteristiche dei sistemi gestiti nonche' dell'entita' delle operazioni ivi concluse. 3. Ai fini del calcolo delle risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2, i gestori dei mercati regolamentati in ogni caso devono possedere: a) un patrimonio netto, inteso come capitale sociale, riserve e utili non distribuiti, almeno pari ai costi operativi sostenuti su base semestrale, utilizzando come riferimento i dati dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione legale, il quale abbia avuto un giudizio senza rilievi;

b) attivita' prontamente liquidabili pari alla stima delle potenziali perdite in cui si incorrerebbe in condizioni di mercato stressate ma plausibili, calcolata tramite un approccio risk-based il quale considera i rischi operativi, nonche' gli altri eventuali rischi ai quali il gestore del mercato regolamentato e il singolo mercato risultano concretamente esposti. Art. 4. Attivita' connesse e strumentali 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 64, comma 7, del Testo unico, i gestori dei mercati regolamentati possono svolgere le seguenti attivita' connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati: a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di contrattazione, trasmissione di ordini e dati;

b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari negoziati nei mercati e di dati relativi ai mercati stessi;

c) istituzione e gestione di sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari;

d) promozione dell'immagine del mercato, anche attraverso la diffusione di informazioni concernenti il mercato stesso e le societa' emittenti, e ogni altra attivita' finalizzata allo sviluppo del mercato;

e) gestione di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari;

f) predisposizione, gestione e manutenzione di circuiti informativi per la visualizzazione e l'inserimento, da parte dei soggetti abilitati autorizzati alla negoziazione per conto proprio, all'esecuzione di ordini per conto dei clienti e alla ricezione e trasmissione di ordini, di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari che non consentono la conclusione del contratto per il tramite del circuito stesso. 2. I gestori dei mercati regolamentati possono assumere partecipazioni in societa' che svolgono in via esclusiva o principale le attivita' di cui al comma 1. Essi possono inoltre assumere partecipazioni nelle controparti centrali e nei depositari centrali, nonche' in societa' che gestiscono direttamente o indirettamente mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione. Art. 5. Influenza significativa 1. L'influenza significativa, ai sensi dell'art. 64-bis del...

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