DELIBERA 19 maggio 2021 - Regolamento sulle procedure. (21A03435)

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA

SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante

Disciplina delle forme pensionistiche complementari

(di seguito: decreto n. 252/2005), come modificato dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: decreto n. 147/2018)

Vista la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attivita' e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP la competenza ad autorizzare l'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a h), nonche' il compito di regolamentare le modalita' di presentazione dell'istanza di autorizzazione, i documenti da allegare alla stessa e i termini per il rilascio dell'autorizzazione

Visto l'art. 19, comma 2, lettera b), del decreto n. 252/2005, nella parte in cui prevede che la COVIP approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza delle condizioni richieste dal medesimo decreto e valutandone anche la compatibilita' rispetto ai provvedimenti di carattere generale dalla stessa emanati

Visto l'art. 19, comma 2, lettera b), del decreto n. 252/2005, nella parte in cui attribuisce alla COVIP il compito di disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio dell'attivita' e per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonche' delle relative modifiche

Visto l'art. 19, comma 2, lettera b), del decreto n. 252/2005, nella parte in cui riconosce alla COVIP la facolta' di individuare procedure di autorizzazione semplificate, prevedendo anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione preventiva

Visto l'art. 5-bis, comma 3, del decreto n. 252/2005, introdotto dall'art. 1, comma 7, del decreto n. 147/2018, nella parte in cui prevede che la COVIP possa autorizzare, in presenza delle condizioni ivi previste, i fondi pensione a svolgere le funzioni fondamentali attraverso la stessa singola persona o unita' organizzativa dell'impresa promotrice

Visto l'art. 14-ter del decreto n. 252/2005, introdotto dall'art. 1, comma 16, del decreto n. 147/2018, e in particolare il comma 2, che attribuisce alla COVIP il compito di autorizzare le forme pensionistiche complementari ivi indicate a ricevere trasferimenti transfrontalieri

Visto l'art. 15-bis del decreto n. 252/2005, come modificato dall'art. 1, comma 17, del decreto n. 147/2018, recante disposizioni circa lo svolgimento dell'attivita' transfrontaliera da parte delle forme pensionistiche complementari ivi indicate

Visto l'art. 18, comma 5, del decreto n. 252/2005, in base al quale i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'art. 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino della COVIP

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e in particolare l'art. 24, recante disposizioni circa i procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali da parte di alcune Autorita', tra cui la COVIP

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo, come da ultimo modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 1° settembre 2020, n. 120

Visto l'«EIOPA's Supervisory Statement on the sound practices within the registration or authorization process of IORPs, including as regards suitability for cross-border activity» del 12 novembre 2020

Vista la deliberazione del 15 luglio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2010, recante «Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalita' giuridica, alle fusioni e cessioni e all'attivita' transfrontaliera», come modificata con deliberazione del 7 maggio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2014

Ritenuto di dover procedere a una revisione del regolamento sopra indicato, al fine di adeguarne il contenuto alle sopravvenute disposizioni normative

Rilevata l'esigenza in particolare di adeguare il regolamento in parola alle novita' in materia di governance introdotte nel decreto n. 252/2005 dal decreto n. 147/2018

Ritenuto altresi' opportuno disciplinare la procedura di autorizzazione da parte della COVIP inerente all'affidamento delle funzioni fondamentali a soggetti o unita' dell'impresa promotrice ai sensi dell'art. 5-bis, comma 3, del decreto n. 252/2005

Rilevata l'esigenza di dettare disposizioni in merito alla procedura di autorizzazione relativa ai trasferimenti transfrontalieri, di cui all'art. 14-ter del decreto n. 252/2005

Rilevata l'esigenza di rivedere la procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' transfrontaliera, alla luce delle modifiche normative apportate all'art. 15-bis del decreto n. 252/2005 dal decreto n. 147/2018 e al fine di tener conto del Supervisory Statement dell'EIOPA del 12 novembre 2020

Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 25 luglio 2019

Delibera

  1. l'adozione dell'allegato «regolamento sulle procedure». L'allegato regolamento non si applica ai procedimenti gia' iniziati alla data della sua entrata in vigore, per i quali continua ad applicarsi il regolamento previgente

  2. la pubblicazione della presente deliberazione e dell'allegato

    regolamento sulle procedure

    nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito web della stessa

  3. l'abrogazione, dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione e dell'allegato «regolamento sulle procedure», della deliberazione del 15 luglio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2010, recante «Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalita' giuridica, alle fusioni e cessioni e all'attivita' transfrontaliera», come modificata con deliberazione del 7 maggio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2014.

    Roma, 19 maggio 2021

    Il Presidente: Padula Il segretario: Tais

Allegato

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE

Indice

Titolo I - Procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti e al riconoscimento della personalita' giuridica
Capo I - Fondi pensione negoziali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

Sezione I - Autorizzazione all'esercizio dell'attivita'

Art. 2 (Istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attivita')

Art. 3 (Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 252/2005)

Art. 4 (Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 252/2005)

Art. 5 (Procedura di autorizzazione)

Art. 6 (Decadenza dall'autorizzazione)

Sezione II - Modifiche statutarie o regolamentari

Art. 7 (Istanza di approvazione delle modifiche statutarie per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 252/2005)

Art. 8 (Istanza di approvazione delle modifiche regolamentari per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 252/2005)

Art. 9 (Procedura di approvazione)

Art. 10 (Comunicazione di modifiche statutarie per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 252/2005)

Art. 11 (Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 252/2005)

Art. 12 (Comunicazione di modifiche regolamentari per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 252/2005)

Art. 13 (Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 252/2005)

Capo II - Fondi pensione aperti

Art. 14...

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