DELIBERA 19 dicembre 2023 - Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024. (Delibera n. 610). (24A00069)

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Nell'adunanza del 19 dicembre 2023

Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC)

Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza

«per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive»

Vista il comma 67 del medesimo art. 1 della legge n. 266/2005 il quale stabilisce che l'Autorita' «determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione» nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, «Codice dei contratti pubblici» in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78

Visto l'art. 222, comma 12, del decreto legislativo 36/2023, il quale conferma quanto previsto dall'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005

Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'ANAC ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016

Visto l'art. 52-quater della legge 21 giugno 2017 n. 96, cosi' come modificata dall'art. 1, comma 298, lettere a), b) e c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Visto l'art. 19, comma 6, del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lettera b), restano nella disponibilita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali»

Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo n. 36/2023, in base al quale entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, deve essere corrisposta all'ANAC, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2017 che ha reso esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'ANAC il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'ANAC, dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017

Vista la delibera n. 1078 adottata dall'ANAC il 21 novembre 2018 con la quale sono stati integrati i casi di esenzione dal contributo di cui alla delibera n. 359/2017

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, «Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»

Vista la delibera n. 584 adottata dall'A.N.AC. il 19 dicembre 2023 con la quale vengono fornite indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorita' per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici

Vista la delibera n. 215 adottata dall'A.N.AC. il 27 aprile 2022 con la quale vengono fornite indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento...

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