LEGGE 8 marzo 1999, n.50 - Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge

Art. 1.

(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione) 1. In attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e principi e sono emanati con le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione.

Avvertenza

In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 25 marzo 1999 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Art. 2.

(Integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale) 1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni

  1. il comma 2 e' sostituito dal seguente

    "2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalita' di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali."; b) al comma 4, la parola: "sessantesimo" e' sostituita dalla seguente: "quindicesimo"; c) al comma 5, dopo la lettera g-quinquies), introdotta dall'articolo 1, comma 17, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono aggiunte le seguenti

    "g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento; g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche."; d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente

    "5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione".

    2. Dopo l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' inserito il seguente

    "Art. 20-bis. - 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente

  2. eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa; b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione".

    Art. 3.

    (Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure) 1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e' costituito il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di seguito denominato "Nucleo", composto da 25 esperti nominati con le modalita' di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un periodo non superiore a tre anni, non immediatamente rinnovabile. Gli esperti sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalita' nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti; in ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non possono superare il limite di 12 unita'.

    2. Ai lavori del Nucleo puo', altresi', partecipare, per l'amministrazione direttamente interessata dal provvedimento in esame, un rappresentante designato dal Ministro competente.

    3. Il Nucleo fornisce agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro delegato per la funzione pubblica il supporto occorrente a dare attuazione ai processi di delegificazione, semplificazione e riordino.

    4. Ai componenti del Nucleo e' corrisposto un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

    5. Il Nucleo e' assistito da una segreteria tecnica, composta da un contingente di personale pari a 40 unita', oltre a un dirigente generale, che integra la consistenza organica di cui alle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400. Per il reclutamento di 20 unita' del predetto personale si procede con le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le restanti 20 unita' e, in sede di prima applicazione della presente legge, tutte le 40 unita' previste, sono individuate attraverso le procedure di mobilita' o nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e poste in posizione di comando o fuori ruolo, o assunte, nel limite di 10 unita', con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, di durata non superiore a due anni, rinnovabile.

    Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.

    127.

    Art. 4.

    (Relazione annuale di semplificazione) 1. Con la relazione annuale di semplificazione di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, delinea altresi' il bilancio complessivo dell'attivita' di semplificazione, valuta l'efficacia degli strumenti previsti dalla legge medesima e indica, eventualmente, la soppressione di quelli gia' istituiti, ivi compreso il Nucleo, e la loro sostituzione con strumenti alternativi.

    2. La relazione di cui al comma 1 ha per oggetto anche la normativa regionale e quella comunitaria.

    Art. 5.

    (Analisi dell'impatto della regolamentazione) 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e a titolo sperimentale, tempi e modalita' di effettuazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attivita' dei cittadini e delle imprese in relazione agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali o interministeriali.

    2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione contenente l'AIR per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria legislativa.

    Art. 6.

    (Raccordo istituzionale per la semplificazione legislativa) 1. Al fine di migliorare i metodi di formazione, di attuazione e di conoscenza delle leggi, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ai competenti organi delle Camere, su richiesta dei rispettivi Presidenti, studi e indagini sullo stato della legislazione, sugli strumenti di cognizione e sul coordinamento delle fonti normative, sulle tecniche di valutazione degli effetti delle politiche legislative e sull'eventuale seguito legislativo delle sentenze della Corte costituzionale.

    Art. 7.

    (Testi unici) 1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il 30 giugno 1999 dalle Camere sulla base di una relazione presentata dal Governo, il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari che disciplinano le fattispecie previste e le materie elencate

  3. nell'articolo 4, comma 4, e nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; b) nelle leggi annuali di semplificazione; c) nell'allegato 3 della presente legge; d) nell'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale, in riferimento all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; e) nel codice civile, in riferimento all'abrogazione dell'articolo 17 del medesimo codice; f) nel codice civile, in riferimento alla soppressione del bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata e del bollettino ufficiale delle societa' cooperative, disposta dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

    2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2001 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. Fino alla data di entrata in vigore di una legge generale sull'attivita' normativa, nella redazione dei testi unici, emanati ai sensi del comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri e princi'pi direttivi

  4. delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15...

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