DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2011 - Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell''accordo per il triennio 2010-2012, per gli aspetti normativi ed economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia. (11A04184)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri», cosi' come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante: «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto l'art. 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cosi' come sostituito dall'art. 14 del citato decreto legislativo n. 85 del 2000, nel testo introdotto dall'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il quale prevede per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, un procedimento negoziale, «con cadenza triennale tanto per la parte economica che normativa», per la definizione di un apposito Accordo sindacale i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica;

Visto in particolare il comma 1 del predetto art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in base al quale il suddetto procedimento negoziale si svolge tra una delegazione di una parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quest'ultimo ora Ministro dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico;

Visto il comma 2 del menzionato art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in base al quale si considerano rappresentative, ai fini della partecipazione al summenzionato procedimento negoziale, le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentativita' non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associato espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato;

Visto il comma 3 del richiamato art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in base al quale la delegazione sindacale e' individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri;

Vista la nota n. 0152002 del 29 aprile 2010, integrata con ministeriale...

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