Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica e' delega to ad emanare, entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo

parere delle competenti commissioni parlamentari, che lo esprimono

entro trenta giorni dal ricevimento dei relativi schemi, uno o piu'

decreti legislativi in materia di imposizione su spettacoli, sport,

giochi ed intrattenimenti, sulla base dei seguenti principi e criteri

direttivi:

  1. abolizione dell'imposta sugli spettacoli prevista dal decreto

    del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,

    limitatamente alle attivita' indicate nei numeri 1, 2, 3, ad

    esclusione delle fattispecie di cui alla lettera c) del presente

    comma, 4 e 5 della relativa tariffa;

  2. assoggettamento al regime ordinario dell'IVA dei soggetti

    esercenti le attivita' indicate nella lettera a) e determinazione

    forfetaria dell'imponibile IVA, oltre che per gli spettacoli

    viaggianti e saltuari, anche per settori di attivita', da individuare

    in base al ridotto volume d'affari conseguito;

  3. mantenimento dell'attuale sistema impositivo, con

    ridenominazione dell'imposta in "imposta sugli intrattenimenti", per

    le attivita' indicate nel numero 3, con riferimento alle sole

    esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da

    ballo per i soli eventi nei quali l'esecuzione di musica dal vivo non

    abbia una rilevanza prevalente sul complesso delle esecuzioni, in

    quanto di durata inferiore al 50 per cento dell'orario complessivo di

    apertura al pubblico dell'esercizio, nonche' nei numeri 6, 7 e 8

    della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

    ottobre 1972, n. 640;

  4. applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti con

    determinazione forfetaria in relazione alle caratteristiche tecniche

    e tipologiche dei pubblici esercizi nei quali sono organizzate

    esecuzioni musicali non dal vivo senza biglietti per l'ingresso o

    l'occupazione di posti per assistere, partecipare o intervenire allo

    spettacolo, ovvero senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie

    obbligatoriamente imposte agli spettatori o partecipanti agli

    spettacoli o alle attivita';

  5. adozione di uguali aliquote per tutti gli introiti derivanti

    dall'utilizzazione dei biliardi, degli elettrogrammofoni, dei

    biliardini e di qualsiasi altro tipo di apparecchio e congegno da

    trattenimento e da gioco di abilita' installati nei luoghi pubblici o

    aperti al pubblico;

  6. revisione dei criteri relativi alla determinazione della base

    imponibile delle attivita' indicate nel numero 6 della tariffa

    allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

  7. 640, con esclusione degli apparecchi da divertimento o

    intrattenimento meccanici, sulla base dell'effettivo impiego del

    mezzo utilizzato e dell'introito conseguito e previsione di

    specifiche forme di accertamento e di pagamento dell'imposta sugli

    intrattenimenti relativamente alle stesse attivita', anche con

    l'impiego di adeguati strumenti elettronici ed informatici;

    previsione, per tali fattispecie, dell'applicazione dell'aliquota

    minima;

  8. definizione dei criteri relativi alla determinazione della base

    imponibile:

    1) fermi restando i regimi piu' favorevoli previsti dalla normativa

    vigente, per gli spettacoli ed altre attivita' organizzati per fini

    di beneficenza;

    2) per le attivita' organizzate da societa' o circoli per i propri

    soci, con l'introduzione di elementi inerenti il numero degli

    spettatori o dei partecipanti ai quali e' rivolta l'attivita';

    3) per i proventi costituiti da contributi dello Stato e degli

    altri enti territoriali;

  9. determinazione dell'aliquota dell'imposta sugli intrattenimenti

    fra il 6 ed il 16 per cento per le attivita' indicate nei numeri 3, 6

    e, senza differenziazione fra le diverse categorie di gestori di case

    da gioco, 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della

    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e nel 60 per cento per

    l'attivita' indicata al numero 7 della medesima tariffa;

  10. semplificazione delle disposizioni del decreto del Presidente

    della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, riguardanti gli adempimenti

    dei contribuenti allo scopo di conseguirne la riduzione e la

    razionalizzazione;

  11. mantenimento delle norme di agevolazione per le associazioni

    dilettantistiche, per quelle senza scopo di lucro e per le

    associazioni pro loco, nonche' coordinamento fra le norme da emanare

    e quelle in materia di IVA previste dal decreto legislativo 2

    settembre 1997, n. 313, dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e

    successive modificazioni, e dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e

    successive modificazioni;

  12. adozione del credito d'imposta in sostituzione degli abbuoni sul

    versamento dell'imposta sugli spettacoli dei quali fruiscono gli

    esercenti sale cinematografiche; il credito d'imposta puo' essere

    utilizzato alle condizioni previste dal decreto legislativo 9 luglio

    1997, n. 241;

  13. realizzazione delle modifiche normative indicate nel presente

    articolo in modo tale da evitare nel complesso l'aggravamento della

    gestione amministrativa dei soggetti interessati alla variazione del

    regime di contabilita' dell'IVA, nonche' in modo tale da assicurare

    la salvaguardia dei livelli di automazione delle gestioni dai

    medesimi realizzati;

  14. mantenimento del livello complessivo del gettito anche mediante

    la rimodulazione dell'attuale sistema di imposizione e distribuzione

    degli introiti derivanti dal Totocalcio, dal Totogol o da altri

    giochi gestiti dal CONI e l'eventuale applicazione dell'aliquota

    ordinaria dell'IVA sugli spettacoli sportivi con prezzo del biglietto

    inferiore a lire venticinquemila e su tutti gli spettacoli

    cinematografici;

  15. cooperazione della SIAE con gli uffici dell'imposta sul valore

    aggiunto per acquisire e reperire elementi utili ai fini

    dell'accertamento dell'IVA, relativamente alle modalita' di

    effettuazione delle manifestazioni e delle attivita' svolte dai

    soggetti passivi di detta imposta, nonche' alle modalita' di

    emissione, vendita e prevendita dei titoli che danno diritto

    all'accesso ed alla fruizione di altri servizi offerti nel corso

    degli spettacoli, degli intrattenimenti e dei giochi; attribuzione, a

    tal fine, alla SIAE dei poteri di accesso, ispezione e verifica

    previsti dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica

    26 ottobre 1972, n. 633;

  16. possibilita' per la SIAE, anche in costanza della convenzione

    prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica

    26 ottobre 1972, n. 640, di collaborazione nelle attivita' di

    controllo, accertamento e riscossione anche di altre entrate erariali

    e locali;

  17. riconoscimento dei poteri di accesso, ispezione e verifica

    attribuiti alla SIAE al solo personale dotato di adeguata

    qualificazione e con rapporto professionale esclusivo con il suddetto

    ente;

  18. proroga di un anno della convenzione con la SIAE, prevista

    dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26

    ottobre 1972, n. 640, mantenendo le percentuali di aggio fissate per

    il 1997 ed escludendo qualunque procedura di adeguamento delle

    medesime;

  19. razionalizzazione delle disposizioni concernenti riduzioni ed

    esenzioni e semplificazione delle relative procedure;

  20. previsione che il permesso per spettacoli e intrattenimenti per

    i quali sia obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, prevista

    dagli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica

    sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non

    possa essere rilasciato agli esercenti ed agli organizzatori

    dall'ufficio accertatore senza che i competenti organi amministrativi

    abbiano accertato la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi

    per il rilascio della medesima, con particolare riferimento al

    soggetto richiedente ed al locale dove lo spettaco o

    l'intrattenimento si tiene.

    2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo

    provvede altresi' al riordino dell'imposta unica prevista dalla legge

    22 dicembre 1951, n. 1379, nel rispetto dei seguenti principi e

    criteri direttivi:

  21. razionalizzazione del sistema di accertamento, controllo,

    liquidazione e riscossione dell'imposta unica, con la semplificazione

    dei relativi adempimenti;

  22. applicazione dell'imposta unica anche alle scommesse accettate

    nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque

    evento, anche se svolto all'estero;

  23. revisione del sistema sanzionatorio secondo i criteri di cui

    all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e di

    cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

  24. possibilita' di stabilire un'aliquota percentuale differenziata,

    commisurata all'entita' del prelievo riferito alle scommesse;

  25. delegificazione delle disposizioni re lative agli adempimenti

    dei contribuenti, mediante regolamenti da emanare ai sensi

    dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400,

    secondo criteri che comportino massima semplificazione, eliminazione

    di obblighi formali nella massima misura possibile, esecuzione di

    adempimenti secondo sistemi informatici e ogni altro sistema

    tecnicamente idoneo, unificazione dei sistemi di dichiarazione con

    quelli relativi ad altre imposte, ricorso a mezzi di pagamento di uso

    comune.

    3. L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della

    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, introdotto dal comma 5

    dell'articolo l0 -ter del decretolegge 31 dicembre 1996, n. 669,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,

    e' abrogato.

    4. Dall'attuazione della delega di cui alla presente legge non

    devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

    italiana. E' fatto...

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