Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Governo della Repubblica e' delega to ad emanare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo
parere delle competenti commissioni parlamentari, che lo esprimono
entro trenta giorni dal ricevimento dei relativi schemi, uno o piu'
decreti legislativi in materia di imposizione su spettacoli, sport,
giochi ed intrattenimenti, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
-
abolizione dell'imposta sugli spettacoli prevista dal decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
limitatamente alle attivita' indicate nei numeri 1, 2, 3, ad
esclusione delle fattispecie di cui alla lettera c) del presente
comma, 4 e 5 della relativa tariffa;
-
assoggettamento al regime ordinario dell'IVA dei soggetti
esercenti le attivita' indicate nella lettera a) e determinazione
forfetaria dell'imponibile IVA, oltre che per gli spettacoli
viaggianti e saltuari, anche per settori di attivita', da individuare
in base al ridotto volume d'affari conseguito;
-
mantenimento dell'attuale sistema impositivo, con
ridenominazione dell'imposta in "imposta sugli intrattenimenti", per
le attivita' indicate nel numero 3, con riferimento alle sole
esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da
ballo per i soli eventi nei quali l'esecuzione di musica dal vivo non
abbia una rilevanza prevalente sul complesso delle esecuzioni, in
quanto di durata inferiore al 50 per cento dell'orario complessivo di
apertura al pubblico dell'esercizio, nonche' nei numeri 6, 7 e 8
della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640;
-
applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti con
determinazione forfetaria in relazione alle caratteristiche tecniche
e tipologiche dei pubblici esercizi nei quali sono organizzate
esecuzioni musicali non dal vivo senza biglietti per l'ingresso o
l'occupazione di posti per assistere, partecipare o intervenire allo
spettacolo, ovvero senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie
obbligatoriamente imposte agli spettatori o partecipanti agli
spettacoli o alle attivita';
-
adozione di uguali aliquote per tutti gli introiti derivanti
dall'utilizzazione dei biliardi, degli elettrogrammofoni, dei
biliardini e di qualsiasi altro tipo di apparecchio e congegno da
trattenimento e da gioco di abilita' installati nei luoghi pubblici o
aperti al pubblico;
-
revisione dei criteri relativi alla determinazione della base
imponibile delle attivita' indicate nel numero 6 della tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
-
640, con esclusione degli apparecchi da divertimento o
intrattenimento meccanici, sulla base dell'effettivo impiego del
mezzo utilizzato e dell'introito conseguito e previsione di
specifiche forme di accertamento e di pagamento dell'imposta sugli
intrattenimenti relativamente alle stesse attivita', anche con
l'impiego di adeguati strumenti elettronici ed informatici;
previsione, per tali fattispecie, dell'applicazione dell'aliquota
minima;
-
definizione dei criteri relativi alla determinazione della base
imponibile:
1) fermi restando i regimi piu' favorevoli previsti dalla normativa
vigente, per gli spettacoli ed altre attivita' organizzati per fini
di beneficenza;
2) per le attivita' organizzate da societa' o circoli per i propri
soci, con l'introduzione di elementi inerenti il numero degli
spettatori o dei partecipanti ai quali e' rivolta l'attivita';
3) per i proventi costituiti da contributi dello Stato e degli
altri enti territoriali;
-
determinazione dell'aliquota dell'imposta sugli intrattenimenti
fra il 6 ed il 16 per cento per le attivita' indicate nei numeri 3, 6
e, senza differenziazione fra le diverse categorie di gestori di case
da gioco, 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e nel 60 per cento per
l'attivita' indicata al numero 7 della medesima tariffa;
-
semplificazione delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, riguardanti gli adempimenti
dei contribuenti allo scopo di conseguirne la riduzione e la
razionalizzazione;
-
mantenimento delle norme di agevolazione per le associazioni
dilettantistiche, per quelle senza scopo di lucro e per le
associazioni pro loco, nonche' coordinamento fra le norme da emanare
e quelle in materia di IVA previste dal decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 313, dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e
successive modificazioni, e dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
successive modificazioni;
-
adozione del credito d'imposta in sostituzione degli abbuoni sul
versamento dell'imposta sugli spettacoli dei quali fruiscono gli
esercenti sale cinematografiche; il credito d'imposta puo' essere
utilizzato alle condizioni previste dal decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241;
-
realizzazione delle modifiche normative indicate nel presente
articolo in modo tale da evitare nel complesso l'aggravamento della
gestione amministrativa dei soggetti interessati alla variazione del
regime di contabilita' dell'IVA, nonche' in modo tale da assicurare
la salvaguardia dei livelli di automazione delle gestioni dai
medesimi realizzati;
-
mantenimento del livello complessivo del gettito anche mediante
la rimodulazione dell'attuale sistema di imposizione e distribuzione
degli introiti derivanti dal Totocalcio, dal Totogol o da altri
giochi gestiti dal CONI e l'eventuale applicazione dell'aliquota
ordinaria dell'IVA sugli spettacoli sportivi con prezzo del biglietto
inferiore a lire venticinquemila e su tutti gli spettacoli
cinematografici;
-
cooperazione della SIAE con gli uffici dell'imposta sul valore
aggiunto per acquisire e reperire elementi utili ai fini
dell'accertamento dell'IVA, relativamente alle modalita' di
effettuazione delle manifestazioni e delle attivita' svolte dai
soggetti passivi di detta imposta, nonche' alle modalita' di
emissione, vendita e prevendita dei titoli che danno diritto
all'accesso ed alla fruizione di altri servizi offerti nel corso
degli spettacoli, degli intrattenimenti e dei giochi; attribuzione, a
tal fine, alla SIAE dei poteri di accesso, ispezione e verifica
previsti dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633;
-
possibilita' per la SIAE, anche in costanza della convenzione
prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, di collaborazione nelle attivita' di
controllo, accertamento e riscossione anche di altre entrate erariali
e locali;
-
riconoscimento dei poteri di accesso, ispezione e verifica
attribuiti alla SIAE al solo personale dotato di adeguata
qualificazione e con rapporto professionale esclusivo con il suddetto
ente;
-
proroga di un anno della convenzione con la SIAE, prevista
dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, mantenendo le percentuali di aggio fissate per
il 1997 ed escludendo qualunque procedura di adeguamento delle
medesime;
-
razionalizzazione delle disposizioni concernenti riduzioni ed
esenzioni e semplificazione delle relative procedure;
-
previsione che il permesso per spettacoli e intrattenimenti per
i quali sia obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, prevista
dagli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non
possa essere rilasciato agli esercenti ed agli organizzatori
dall'ufficio accertatore senza che i competenti organi amministrativi
abbiano accertato la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi
per il rilascio della medesima, con particolare riferimento al
soggetto richiedente ed al locale dove lo spettaco o
l'intrattenimento si tiene.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo
provvede altresi' al riordino dell'imposta unica prevista dalla legge
22 dicembre 1951, n. 1379, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
-
razionalizzazione del sistema di accertamento, controllo,
liquidazione e riscossione dell'imposta unica, con la semplificazione
dei relativi adempimenti;
-
applicazione dell'imposta unica anche alle scommesse accettate
nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque
evento, anche se svolto all'estero;
-
revisione del sistema sanzionatorio secondo i criteri di cui
all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e di
-
possibilita' di stabilire un'aliquota percentuale differenziata,
commisurata all'entita' del prelievo riferito alle scommesse;
-
delegificazione delle disposizioni re lative agli adempimenti
dei contribuenti, mediante regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400,
secondo criteri che comportino massima semplificazione, eliminazione
di obblighi formali nella massima misura possibile, esecuzione di
adempimenti secondo sistemi informatici e ogni altro sistema
tecnicamente idoneo, unificazione dei sistemi di dichiarazione con
quelli relativi ad altre imposte, ricorso a mezzi di pagamento di uso
comune.
3. L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, introdotto dal comma 5
dell'articolo l0 -ter del decretolegge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,
e' abrogato.
4. Dall'attuazione della delega di cui alla presente legge non
devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto...
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