Delega di funzioni e responsabilitàpenale del datore di lavoro «di fatto» per violazione di norme antinfortunistiche

AutoreElena Del Forno j.
Pagine645-648

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La recente sentenza in commento riveste particolare rilievo per il tipo di problematica che affronta: essa tratta della responsabilità penale per violazione di norme antinfortunistiche del datore di lavoro cosiddetto di fatto, e offre una soluzione interessante e significativa.

La Suprema Corte infatti si è spinta ad affermare che datore di lavoro, e quindi titolare della posizione di garanzia rispetto all'obbligazione di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori, ben può essere chi si comporta come tale in azienda, pur se titolare formale della carica di vertice (nel caso di specie, amministratore unico di società di persone) è altro soggetto.

Vediamo come la Cassazione è giunta ad applicare al caso questo principio.

Il punto di partenza è stato, in verità, un errore commesso dai giudici di secondo grado, che, aderendo alla tesi dell'accusa, avevano condannato l'imputato, nella sua qualità di amministratore unico, oltre che comunque di soggetto che impartiva disposizioni ai lavoratori e organizzava l'attività aziendale, alla pena detentiva comminata dalla legge penale perché responsabile dell'infortunio mortale occorso durante il lavoro a uno dei dipendenti.

In definitiva, l'imputato era stato individuato come titolare formale dell'azienda e, conseguentemente, era stato ritenuto responsabile dell'incolumità dei lavoratori all'interno dell'azienda stessa, disattendendo la tesi difensiva secondo la quale l'imputato avrebbe avuto solo compiti (non formali) di carattere amministrativo che non lo rendevano affatto destinatario delle norme antinfortunistiche.

Una volta approdata in Cassazione, la difesa dell'imputato aveva evidenziato l'errore commesso nel qualificare la posizione del medesimo, che invece non era affatto quella di amministratore unico della società. L'errore avrebbe viziato, sempre secondo quella difesa, tutto il ragionamento posto a base della decisione di condanna.

Da qui la risposta della Suprema Corte: se effettivamente era vero che la corte d'appello erroneamente aveva indicato l'imputato quale amministratore unico della società, di cui era invece titolare e amministratore la di lui moglie, era però anche vero che la responsabilità di quest'ultimo era stata da quegli stessi Giudici rilevata per le attività dirigenziali (di vertice) esercitate in concreto e per il ruolo rivestito di fatto all'interno della realtà aziendale, secondo le risultanze probatorie processuali.

Ben due testi avevano difatti indicato l'imputato come il soggetto che impartiva le direttive ai dipendenti, organizzava l'attività aziendale e insomma si comportava come effettivo titolare dell'azienda. Quindi era seguita la conferma della condanna.

Ed ecco affermato il principio per cui, in materia antinfortunistica, può essere ritenuto responsabile chi ha una posizione giuridica di fatto, al di là di quella formale, e quindi solo sulla base del ruolo concretamente svolto.

Ma soffermiamoci su che cosa si intende per datore di lavoro di fatto, partendo dalle definizioni normative.

Ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con questi ultimi o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilit dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa 1.

Questa definizione si applica ai settori privati. Nelle pubbliche amministrazioni, invece, il datore di lavoro è il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale 2.

Al datore di lavoro si possono poi affiancare dirigenti e preposti. Ciò rileva in questa sede in quanto, in situazioni in cui sono presenti altre figure con specifici compiti in materia di sicurezza oltre al datore di lavoro - che si possa definire formalmente tale, perché ad esempio amministratore unico di società di persone, come nel caso in esame - è più complicato individuare colui che deve rispondere penalmente in caso di violazione di norme antinfortunistiche. È utile dunque porre una premessa su queste figure, anch'esse previste dal decreto n. 626 del 1994, sui loro ruoli e sulle loro responsabilità.

Si deve prima di tutto rilevare che il legislatore ha inteso la sicurezza sul luogo di lavoro come obiettivo Page 646 comune, perseguito da tutti i soggetti che svolgono attività lavorativa.

Infatti, e coerentemente, datori di lavoro, dirigenti e preposti, a seconda delle dimensioni e della struttura dell'azienda, ed anche i lavoratori sono infatti tutti, ex lege, figure garanti, chiamate ad applicare (o a rispettare) le norme antinfortunistiche vigenti, oltre che ad adempiere, ciascuna secondo le proprie competenze e attribuzioni, gli obblighi specifici previsti dal noto decreto sopra citato 3.

Sotteso è il principio per cui il buon esito dell'impresa comune dipende dal rispetto, da parte dei singoli, delle regole di diligenza che presiedono all'attività alla quale ciascuno è preposto: nel momento in cui un soggetto, cosciente di svolgere l'attività con altri, viola una regola di diligenza, l'evento che si verifica è il prodotto dell'aggregazione di consapevoli condotte colpose, pur se il datore di lavoro rimane centro dei poteri di sinallagmaticità, con attribuzione di quelli decisionali latu sensu e di spesa in particolare, funzionali alla gestione d'impresa 4.

Ciò detto, si osserva che, in linea di massima, i dirigenti e i preposti sono tenuti con il datore di lavoro a verificare l'efficienza del sistema della sicurezza apprestato dal primo, anche con la loro collaborazione.

Entrambe le categorie sono chiamate a disporre e ad esigere che i singoli lavoratori osservino, nello svolgimento delle specifiche mansioni, le norme di sicurezza e usino i dispositivi di protezione individuale loro consegnati, nonché quelli collettivi in uso nell'ambiente di lavoro.

In particolare, ai preposti è affidato il compito del controllo immediato e diretto sull'attività del lavoratore; pur avendo funzioni direttive, essi di norma sono incaricati, cioè appunto preposti ad un singolo, subordinato ramo di servizio, ufficio o reparto e svolgono la loro attività sotto il controllo dell'imprenditore o di un dirigente, di modo che la loro posizione gerarchica, i loro poteri di iniziativa, la loro responsabilità sono corrispondentemente circoscritti, sia all'interno dell'impresa, sia nei confronti dei terzi.

Ai dirigenti spetta invece l'obbligo di esercitare la...

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