DECRETO 15 febbraio 2013 - Approvazione dei programmi di manutenzione annuali predisposti dai Gestori di reti di trasporto di gas naturali. (13A02039)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nel seguito «decreto legislativo n. 164/00», ed in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 8 che prevedono rispettivamente che: l'attivita' di trasporto e dispacciamento di gas naturale e' attivita' di interesse pubblico;

le imprese che svolgono attivita' di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea capacita', e purche' le opere necessarie all'allacciamento dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;

Visto il decreto legislativo n. 164/00, ed in particolare l'art. 9, che al comma 1 prevede, fra l'altro, che la rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi accessori connessi, e' individuata, sentita la Conferenza unificata e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede altresi' al suo aggiornamento con cadenza annuale ovvero su richiesta di un'impresa che svolge l'attivita' di trasporto. Per le reti di trasporto non comprese nella rete nazionale di gasdotti l'applicazione degli articoli 30 e 31 e' di competenza regionale;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia», ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera b), ai sensi del quale le attivita' di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonche' la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attivita' di trasporto e dispacciamento di energia a rete sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorita' competenti;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria...

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