DECRETO 23 Settembre 2005 - Definizione di passata di pomodoro
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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 23 Settembre 2005 Definizione di passata di pomodoro.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
i Ministri delle politiche agricole e forestali della salute e per le politiche comunitarie
Visto l'art. 5, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2000/13/CE; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123; Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 204; Considerato che la passata di pomodoro e' un prodotto ottenuto direttamente da pomodoro fresco; Ritenuta la necessita' di definire le condizioni d'uso della denominazione di vendita ´passata di pomodoroª, in particolare i requisiti che il prodotto deve possedere per rispondere alle aspettative del consumatore; Valutato il metodo di analisi per la verifica dell'eventuale aggiunta di acqua; Vista la notifica alla Commissione europea ai sensi e per gli effetti della direttiva 98/34/CE; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 22 settembre 2005;
Decreta
Art. 1.
Definizione di passata di pomodoro
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La denominazione di vendita ´Passata di pomodoroª e' riservata al prodotto ottenuto direttamente da pomodoro fresco, sano e maturo, avente il colore, l'aroma ed il gusto caratteristici del frutto da cui proviene, per spremitura, eventuale separazione di bucce e semi e parziale eliminazione dell'acqua di costituzione in modo che il residuo ottico rifrattometrico risulti compreso tra 5 e 12 gradi Brix, con una tolleranza di 3%, al netto del sale aggiunto.
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Per il prodotto definito al comma 1 puo' essere usata anche la denominazione di vendita ´Passato di pomodoroª.
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Non e' consentito concentrare il succo di pomodoro al di sopra di 12 gradi Brix e provvedere poi alla successiva diluizione per la preparazione della passata di pomodoro.
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La passata di pomodoro, qualora non confezionata immediatamente, deve essere condizionata in asettico.
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Il prodotto di cui al comma 1 possiede i seguenti requisiti
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zuccheri totali, espressi in zucchero invertito, in misura non inferiore a 42% del residuo ottico, al netto del sale aggiunto; b) pH non superiore a 4,5; c) limite di conteggio Howard (HMC): massimo 70 campi positivi; l'esame microscopico va effettuato sul prodotto diluito a residuo rifrattometrico 8% a 25∞C se superiore e sul prodotto tal quale se...
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