DECRETO 20 settembre 2001 - Definizione e modalita' del conferimento di borse di studio

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed, in particolare, l'art. 6; Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed, in particolare, l'art.

17 che prevede l'istituzione di borse di studio destinate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed, in particolare l'art.

5, comma 1 e l'art. 5, comma 20, che prevede l'esonero totale dal pagamento delle tasse e dei contributi per gli studenti beneficiari di borse di studio e dei prestiti d'onore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n.

306, ed, in particolare l'art. 3, comma 4; Visto il decreto del Presidente del Consiglio de Ministri "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari" 9 aprile 2001, ed, in particolare l'art. 2, comma 5; Visto l'art. 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede l'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti beneficiari di borse di studio e dei prestiti d'onore, nonche' gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsita' di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenze e gli studenti in situazione di handicap con una invalidita' riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento; Considerata l'opportunita' di definire le modalita' per il conferimento delle borse di studio di cui all'art. 17 della citata legge n. 390/1991, allo scopo di una loro piu' ampia e proficua utilizzazione, nonche' di uniformare le modalita' di selezione dei benefici riservati agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi; Visto il parere del comitato di presidenza della Conferenza permanente dei rettori reso noto in data 6 giugno 2001; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 27 giugno 2001; Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale degli studenti universitari nell'adunanza del 19/20 luglio 2001; Decreta

Art. 1.

  1. Le borse di studio finalizzate alla incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria, che non sono considerate prestazioni sociali agevolate, sono poste a concorso dalle universita' con oneri a carico del proprio bilancio tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 17, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, richiamata in premessa.

    Art. 2.

  2. Le...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT