DECRETO 10 giugno 1998 - Definizione dei criteri concessivi dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilita'

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE CONOMICA

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mobilita'; Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha esteso, sino al 31 dicembre 1994 alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino piu' di 50 addetti, e sino al 31 dicembre 1995 alle imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50 addetti, nonche' alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino piu' di 50 addetti e alle imprese di vigilanza, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale; Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha esteso la disciplina in materia di indennita' di mobilita' alle suddette imprese; Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilita' a favore delle imprese esercenti attivita' commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori turistici con piu' di 50 addetti, di cui ai gia' richiamati articoli 7, comma 7, e art. 5, comma 3, nei limiti di una spesa complessiva non superiore a 40 miliardi annui; Visto l'art. 4, comma 15, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nella parte in cui ha previsto che l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilita', prorogato sino al 31 dicembre 1997 dal citato art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, venga esteso alle imprese di vigilanza; Visto il combinato disposto dell'art. 4, commi 15 e 36, del sopra richiamato decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che ha prorogato, sino al 31 dicembre 1996, l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilita' di cui all'art.

2, comma 22, della richiamata legge n. 549/1995, imprese di spedizione e di trasporto che occupino piu' di 50 addetti; Visto il piu' volte citato art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 nella parte in cui dispone che, con decreto del Ministro del...

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