DELIBERAZIONE 21 maggio 1998 Determinazione delle aliquote definitive per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995, ai fini della corresponsione da parte della cassa conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel

AUTORITA'

PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 21 maggio 1998.

Determinazione delle aliquote definitive per gli anni 1991, 1992,

1993, 1994 e 1995, ai fini della corresponsione da parte della cassa

conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione tariffaria

spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel.

(Deliberazione n. 48/98).

L'AUTORITA'

PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 maggio 1998;

Premesso che in conformita' dell'art. 3, comma 1, della legge 14

novembre 1995, n. 481, tra i compiti trasferiti all'Autorita' per

l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') vi e' quello

di determinare ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 9 gennaio

1991, n. 10, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese

elettriche minori non trasferite all'Enel sulle basi di bilanci

certificati;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n.

347, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale - n. 90 del

5 dicembre 1944, e 23 aprile 1946, n. 363, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale - serie generale - n. 124 del 29 maggio 1946 e loro

successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22

aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 217 del 22 settembre 1947 e

loro successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 56 del 6 marzo 1948,

che detta norme per la disciplina delle casse conguaglio prezzi;

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il provvedimento CIP 13 gennaio 1987, n. 2, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1987, con

il quale la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito:

Cassa conguaglio) e' stata investita della responsabilita'

dell'istruttoria relativa alla determinazione delle integrazioni

tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite

all'Enel;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1997 e 12 dicembre

1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 31

del 7 febbraio 1997, recanti la determinazione delle aliquote

definitive per l'anno 1991, nonche' l'importo spettante a titolo di

acconto, salvo conguaglio per l'anno 1992 e seguenti;

Viste le note della Cassa conguaglio all'Autorita' del 12 giugno

1997 (prot. 384), 24 novembre 1997 (prot. RIS 699), 18 febbraio 1998

(prot. RIS 90) e del 27 febbraio 1998 (prot. RIS 122);

Viste le delibere dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/97 e 5

novembre 1997, n. 109/97;

Viste le sentenze del TAR per il Lazio, Sez. III, n. 834/98

(pubblicata mediante deposito il 10 aprile 1998), n. 836/98

(pubblicata mediante deposito il 14 aprile 1998) e n. 841/98

(pubblicata mediante deposito il 14 aprile 1998) con cui e' stato

pronunciato l'annullamento dei sopra richiamati decreti del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato a fronte dei ricorsi

proposti rispettivamente dalla impresa Odoardo Zecca S.r.l. di

...

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