DELIBERAZIONE 21 maggio 1998 Determinazione delle aliquote definitive per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995, ai fini della corresponsione da parte della cassa conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel
AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 21 maggio 1998.
Determinazione delle aliquote definitive per gli anni 1991, 1992,
1993, 1994 e 1995, ai fini della corresponsione da parte della cassa
conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione tariffaria
spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel.
(Deliberazione n. 48/98).
L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 21 maggio 1998;
Premesso che in conformita' dell'art. 3, comma 1, della legge 14
novembre 1995, n. 481, tra i compiti trasferiti all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') vi e' quello
di determinare ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 9 gennaio
1991, n. 10, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese
elettriche minori non trasferite all'Enel sulle basi di bilanci
certificati;
Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n.
347, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale - n. 90 del
5 dicembre 1944, e 23 aprile 1946, n. 363, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 124 del 29 maggio 1946 e loro
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 217 del 22 settembre 1947 e
loro successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 56 del 6 marzo 1948,
che detta norme per la disciplina delle casse conguaglio prezzi;
Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
Visto il provvedimento CIP 13 gennaio 1987, n. 2, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1987, con
il quale la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito:
Cassa conguaglio) e' stata investita della responsabilita'
dell'istruttoria relativa alla determinazione delle integrazioni
tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite
all'Enel;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1997 e 12 dicembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 31
del 7 febbraio 1997, recanti la determinazione delle aliquote
definitive per l'anno 1991, nonche' l'importo spettante a titolo di
acconto, salvo conguaglio per l'anno 1992 e seguenti;
Viste le note della Cassa conguaglio all'Autorita' del 12 giugno
1997 (prot. 384), 24 novembre 1997 (prot. RIS 699), 18 febbraio 1998
(prot. RIS 90) e del 27 febbraio 1998 (prot. RIS 122);
Viste le delibere dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/97 e 5
novembre 1997, n. 109/97;
Viste le sentenze del TAR per il Lazio, Sez. III, n. 834/98
(pubblicata mediante deposito il 10 aprile 1998), n. 836/98
(pubblicata mediante deposito il 14 aprile 1998) e n. 841/98
(pubblicata mediante deposito il 14 aprile 1998) con cui e' stato
pronunciato l'annullamento dei sopra richiamati decreti del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato a fronte dei ricorsi
proposti rispettivamente dalla impresa Odoardo Zecca S.r.l. di
...
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