Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per l'agricoltura e le foreste; PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948; Art. 1.
Le casse o i fondi di conguaglio, di rischi o di compensazione, e in genere, le casse o i fondi, comunque denominati, istituiti o da istituire per la gestione dei sovraprezzi, di quote di prezzo o di contribuzioni imposte dalle competenti autorita' per la disciplina dei prezzi, sono sottoposti alla vigilanza delle Amministrazioni interessato e del Ministero del tesoro.
La vigilanza puo' essere esercitata anche a mezzo degli organi locali delle Amministrazioni rispettive.
E' in facolta' del Ministero del tesoro di adottare provvedimenti cautelativi di carattere finanziario.
Art
2.
Le casse e i fondi di cui si renda necessaria la costituzione sono istituiti d'intesa col Ministero del tesoro ed hanno gestione autonoma a mezza di apposito Comitato di gestione.
Il predetto Comitato di gestione e' composto di regola di non piu' di cinque membri ed e' nominato o sostituito dall'autorita' che ha imposto il sovraprezzo, la quota di prezzo o la contribuzione o dall'Amministrazione da esso delegata, d'intesa con l'Intendenza di finanza, ovvero, per le casse a carattere interprovinciale o nazionale, d'intesa con il Ministero del tesoro.
Per ogni cassa o fonda e' nominato inoltre un revisore in rappresentanza dell'Amministrazione del tesoro, ovvero - quando se ne presenti l'opportunita' - un collegio di revisori composto di tre membri di cui uno, che lo presiede, in rappresentanza del Tesoro e gli altri due in rappresentanza delle Amministrazioni statali prevalentemente interessate.
I revisori di cui al precedente comma esercitano le stesse funzioni che spettano ai sindaci delle societa' per azioni, in quanto compatibili con le particolarita' dell'ordinamento e del funzionamento delle casse e dei fondi.
Gli organi di gestione e di revisione che - per le casse ed i fondi esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto - non risultino costituiti secondo le disposizioni anzidette, devono essere uniformati alle stesse a cura dell'Amministrazione che ha istituito i singoli fondi o casse.
Art
3.
Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale i Comitato di gestione della cassa o del fondo deve rendere il conto della sua gestione all'autorita' che ha istituito il sovraprezzo, la quota di prezzo o...