Deficit di tipicità nelle fasi d'(in)ammissibilità per il processo penale
Autore | Ivan Borasi |
Pagine | 91-93 |
1051
Rivista penale 11/2018
Varie
DEFICIT DI TIPICITÀ NELLE FASI
D’(IN)AMMISSIBILITÀ
PER IL PROCESSO PENALE
di Ivan Borasi
Il pamphlet delle forme in valutazione (lato sensu)
di “momenti” relativi all’(in)ammissibilità stricto sensu
(1), rappresenta una vexata quaestio d’indagine (proces-
suale penale) (2), ciò in particolare ragione della natura
proteiforme di tipologia (3), altrimenti inferenzialmente
collegata all’assenza specifica d’un modello generale di
riferimento (4).
Il paradigma rationale dei giudizi d’(in)ammissibilità,
sia avanti ai temi sostanziali, che di forma lato sensu, è
dato dalla disciplina di “filtro” (5), ora abrogata (6), in
materia di responsabilità civile dei magistrati (7).
Nel processo penale, non si è “pensato” d’introdurre,
“parallelamente”, un modello generalista di filtro sul tema
de quo, demandando alle singole discipline (8) (princi-
palmente, in materia d’impugnazioni, artt. 601, 610 c.p.p.,
seppure da leggiersi in combinato coi generali artt. 127,
591 c.p.p.) la soluzione del “problema”, anche attraverso
l’“ausilio” del judge made law (9).
All’attualità, vi sono vere e proprie “fasi marmellata”, po-
liedriche nel vaglio dell’(in)ammissibilità processuale pe-
nale, a valenza preclusiva forte, non semplici “incidenti” (10).
Una processura generale e unitaria in puncto (11),
seppure malleabile all’abbisogna, consentirebbe una mi-
gliore riflessione in ordine alle quaestiones di diritti e
garanzie connessi al discussant (12), magari attraverso
l’espressione d’una “nuova” classe d’udienza camerale non
partecipata (13).
È necessaria una vera e propria “invenzione”(14) norma-
tiva sul tema, che non parta dalla sanzione (15), finale, bensì
dalla processura (16), iniziale, al netto del soft law (17).
Non basta un test pel vaglio d’(in)ammissibilità, occorre
una fase autonoma, e ben distinta/distinguibile, seppure pre-
liminare e sommaria, a guisa di conseguenza da qualificarsi
come filtro (18); id est, ci vorrebbe un “archetipo” proces-
suale tipizzato, rispetto a cui “misurarsi” volta per volta (19).
Particolare attenzione alle regole procedimentali
(20), deve/dovrebbe riguardare l’oggetto sostanziale in
discussione, anche per la valorizzazione dell’interesse in
concreto del richiedente (21), e meritevole di tutela per
l’ordinamento (22).
L’ottica d’analisi, non può prescindere dal rilevare l’as-
soluta “incoerenza” nella mancata distinzione (forte), dal
lato processuale, tra le cause d’inammissibilità formali e
quelle sostanziali, id est, queste non vengono disciplinate
e trattate a seconda di peculiarità, pure riflessa rispetto ai
soggetti e al procedimento (23).
Il peculiare tema “ubiquitario” portato dal vaglio di ma-
nifesta infondatezza, deve far riflettere in puncto (24), so-
prattutto pel deficit di tipicità sostanziale (25) che natu-
ralmente lo connota (26); l’integrazione giurisprudenziale
imperante in tema, ne rappresenta la comprova assoluta
in prosunzione (27). Tale profilo, proprio per la connota-
zione forte di collegamento coll’azione penale (28), non
può essere trattato alla stregua delle mere inammissibilità
formali (29); id est, se di filtro si deve parlare, al legisla-
tore, quale massima espressione politica, si deve rinviare,
almeno per la disciplina “primaria” (30).
Il rapporto tra vizio/motivo d’inammissibilità e merito,
non è così chiaro nel confine, anche perché vi possono es-
sere momenti di sovrapposizione parziale d’oggetto (31),
ma proprio per questo vi deve essere chiarezza processua-
le di rito sul punto (32).
Il merito, non cambia natura anche se solamente ri-
chiamato dal vizio-motivo; dall’altro lato, allo stato, il va-
glio del merito d’(in)ammissibilità ha peculiarità proces-
suali forti (33).
Parallelamente, occorre riflettere rispetto agli effetti
d’un vaglio positivo d’inammissibilità (34), comportante,
in via generale, ad un effetto preclusivo principale (35),
legato alla pars construens, oltre che, seppure in via even-
tuale, ad un effetto restitutorio/regressivo (36), connesso
alla pars destruens (37).
L’effetto conformativo lato sensu, rappresenta il rap-
porto colla situazione ex ante, in questo senso da porsi
in paragone alla preclusione stricto sensu; la distinzione
coll’improcedibilità (38) si realizza proprio in ciò, avendo-
si come elemento comune solo l’eventuale cristallizzazio-
ne (anche temporanea) dello status quo (39).
La stretta interdipendenza, soprattutto in corso d’ope-
ra, tra la quistione d’(in)ammissibilità lato sensu ed il pro-
cedimento (principale), trova epifania classica di fronte
agli istituti della ricusazione (40), della rimessione (41) e
della costituzione di parte civile (42).
Praesertim, diverso il profilo dell’inammissibilità per tar-
dività, ove la variabile organizzativa la fa da padrona (43).
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