DECRETO RETTORALE 4 luglio 2023 - Modifica dello statuto. (23A04500)

IL RETTORE

ed

IL PRESIDENTE

del consiglio di amministrazione

Visto l'art. 6, commi 9 e 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240

Visto lo statuto dell'Universita' telematica San Raffaele Roma pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - n. 78 del 1° aprile 2023

Visto il verbale del 30 marzo 2023, con il quale il CdA ha deliberato la proposta di trasformazione dell'Universita' telematica San Raffaele Roma mediante adozione della forma giuridica della societa' a responsabilita' limitata, assumendo la denominazione di

Universita' telematica San Raffaele Roma S.R.L.

e la consequenziale modifica statutaria

Vista la comunicazione n. 280 del 3 aprile 2023, con la quale sono stati inoltrati al MUR l'atto di proposta di trasformazione, ai sensi dell'art. 2500 e s.s. del cc., il relativo statuto e verbale del consiglio di amministrazione, affinche' desse parere in merito

Vista la nota n. 6787 del 31 maggio 2023, acquisita agli atti di Ateneo in pari data, a firma del direttore generale delle istituzioni della formazione superiore del Ministero dell'universita' e della ricerca, dott.ssa Marcella Gargano, con la quale all'esito dell'istruttoria svolta ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, il MUR ha comunicato l'assenza di osservazioni da formulare rispetto al testo di statuto per come proposto

Vista l'iscrizione al registro delle imprese presentata in data 21 giugno 2023 e conclusasi positivamente in data 30 giugno 2023

Ravvisata la necessita' di predisporre la modifica dello statuto di Ateneo e di istruire l'iter per la consequenziale richiesta di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto

Decretano:

Art. 1

E' emanato il nuovo statuto dell'Universita' telematica San Raffaele Roma S.r.l., cosi' come deliberato nella seduta del consiglio di amministrazione del 30 marzo 2023 ed approvato dal MUR con nota prot. n. 6787 del 31 maggio 2023.

Art. 2

E' approvata la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 168/1989, del nuovo statuto di Ateneo, che si allega al presente decreto, in copia conforme per estratto e che costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Il presente decreto sara' trasmesso, in copia, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, in originale, acquisito nell'apposita raccolta interna di questo Ateneo e trasmesso all'ufficio competente per l'adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti.

Roma, 4 luglio 2023

Il rettore

Stocchi

Il presidente del consiglio di amministrazione

Vaccarono

Allegato B

all'atto Rep. n. 5481/2576

STATUTO

Art. 1.

Istituzione e denominazione

1.1. E' istituita l'«Universita' Telematica San Raffaele Roma S.r.l.» non statale legalmente riconosciuta, di seguito denominata

Universita'

.

1.2. L'Universita' ha personalita' giuridica e gode di autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa, regolamentare e disciplinare, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, nei limiti delle norme vigenti sull'ordinamento universitario, nonche' del presente statuto.

1.3. L'autonomia di cui al precedente comma 1.2 e' garantita all'universita' in relazione a qualsiasi atto, regolamento o procedura interna e prevale anche rispetto a qualsiasi atto di indirizzo assunto anche in forza di esercizio di attivita' di direzione e coordinamento sia da parte della controllante diretta che di controllanti indirette.

1.4. L'Universita' appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

1.5. L'Universita' e' promossa dalla «Societa' di gestione e partecipazione dell'Universita' telematica San Raffaele Roma S.r.l.» che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi e servizi specifici necessari, indispensabili e strumentali, anche verso corrispettivo e/o anche indicando i relativi fornitori, per il funzionamento e perseguimento dei fini anzidetti.

1.6. L'Universita' puo' regolare con specifica convenzione o contratto i rapporti con il soggetto promotore al fine del perseguimento dei propri fini istituzionali e dei relativi mezzi e servizi specifici, necessari, indispensabili e strumentali per il proprio funzionamento e per il perseguimento dei fini anzidetti.

Art. 2.

Sedi

2.1. L'Universita' ha sede legale a Roma. Eventuali sedi distaccate sono previste esclusivamente nel rispetto di quanto sancito dal decreto ministeriale 289 del 2021.

2.2. Il consiglio di amministrazione dell'universita' puo' istituire uffici secondari da utilizzarsi per gli scopi consentiti dalle leggi e regolamenti applicabili in relazione alla tipologia di attivita' svolta.

Art. 3.

Finalita'

3.1. L'Universita' nasce con la finalita' specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana, contribuendo a garantire la compiuta realizzazione del diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazione culturale e professionale anche mediante percorsi di eccellenza e metodologie didattiche innovative.

3.2. Per il perseguimento di tali obiettivi l'universita', ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 26, e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha infatti il compito primario di svolgere, oltre all'attivita' di ricerca e di studio, attivita' di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale fine l'Universita' adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibili agli studenti i corsi di studio a distanza e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori. L'Universita' promuove e favorisce la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, la collaborazione degli organi dell'Universita' con le altre istituzioni universitarie e di alta cultura italiane e straniere. L'Universita' intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani e stranieri

puo' stipulare contratti e convenzioni per attivita' didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi

puo' costituire e partecipare a societa' di capitali

puo' costituire centri e servizi interdipartimentali ed interuniversitari, e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura

puo' infine promuovere o partecipare a consorzi con altre Universita', organizzazioni ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

3.3. L'Universita' rientra nella categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, comma 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed e' dotata di personalita' giuridica.

3.4. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e disciplinare in conformita' alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto.

Art. 4.

Titoli di studio

4.1. L'Universita' rilascia i seguenti titoli di studio aventi valore legale: a) laurea

  1. laurea magistrale

  2. dottorato di ricerca

  3. master universitario di primo e secondo livello.

    4.2. L'Universita' puo' altresi' istituire i corsi previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

    4.3. L'Universita' puo' inoltre rilasciare specifici attestati relativi ai corsi di alta formazione e di perfezionamento ed alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate.

    Art. 5.

    Patrimonio e mezzi finanziari

    5.1. L'Universita' utilizza, per l'esercizio delle attivita' istituzionali, beni e risorse proprie o di cui ha, a qualsiasi titolo, la disponibilita'.

    5.2. I mezzi finanziari per lo sviluppo delle attivita' istituzionali sono costituiti da: a) i proventi delle tasse, rette, soprattasse universitarie e dei contributi e diritti a carico degli studenti

  4. altri proventi delle attivita' istituzionali

  5. i beni, i contributi, le erogazioni ed i fondi ad essa conferiti o devoluti a qualsiasi titolo da enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, italiani e stranieri, oltre alle riserve eventualmente specificamente istituite. interessati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali e a sostenere l'impegno della societa' promotrice.

    Art. 6.

    Capitale sociale

    6.1. Il capitale sociale e' di euro 1.000.000,00 (unmilione) diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

    Art. 7.

    Organi dell'universita'

    7.1. Sono organi dell'universita', salvo quanto previsto dal codice civile:

  6. l'assemblea

  7. il consiglio di amministrazione

  8. il presidente

  9. il rettore

  10. il senato accademico

  11. il nucleo di valutazione interno

  12. il collegio dei sindaci anche con funzione di revisione dei conti

  13. i revisori dei conti

  14. il collegio di disciplina

  15. il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni:

  16. il comitato etico.

    7.2. Costituiscono strutture accademiche e di ricerca:

  17. i corsi di studio

  18. i Dipartimenti.

    Art. 8.

    Assemblea - Convocazione

    8.1. L'assemblea e' convocata dall'amministratore unico o, a seconda dei casi, da ciascun amministratore ovvero da un sindaco effettivo.

    8.2. La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante messaggio di posta elettronica trasmesso almeno otto giorni prima dell'adunanza. Le stesse modalita' valgono per l'eventuale seconda convocazione.

    8.3. Nell'avviso di convocazione, devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonche'...

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