DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 luglio 2017, n. 154 - Regolamento recante nuove modifiche al regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell' articolo 7, comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 226. (17R00363)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 19 luglio 2017) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)»;

Visto in particolare l'art. 7 della legge regionale n. 1/2007, il quale: - al comma 34, prevede che nell'ambito degli interventi previsti dalle disposizioni dell'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un «fondo rischi» a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), e successive modifiche, dell'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attivita' economiche nella regione), e successive modifiche, dell'art. 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e successive modifiche, dell'art. 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e successive modifiche, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a riformare i criteri di assegnazione delle relative risorse finanziarie al fine di favorire la convergenza degli organismi operanti agli obiettivi di Basilea2, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale;

- al comma 35, prevede che con regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri e le modalita' di intervento relativi all'utilizzo delle risorse di cui al sopra citato comma 34;

Visto, altresi', l'art. 48, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attivita' produttive e di risorse agricole e forestali), il quale prevede che l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad assegnare le risorse di cui all'art. 7, comma 34, della legge regionale n. 1/2007, anche al Consorzio regionale garanzia fidi societa' cooperativa a responsabilita' limitata - Finanziaria regionale della cooperazione (Finreco) di cui all'art. 13, comma 15, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia...

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