LEGGE REGIONALE 17 luglio 2015, n. 19 - Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attivita' produttive e di risorse agricole e forestali. (15R00435)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 22 luglio 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis);

Art. 1 Modifiche all'art. 50 della legge regionale 9/1996 1. All'art. 50 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 (Legge finanziaria 1996), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. L'Associazione beneficiaria e' tenuta a mantenere una separata evidenza del finanziamento al fine di comprovarne la destinazione in conformita' a quanto previsto ai sensi del comma 7.";

  1. il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. L'Amministrazione regionale puo' in qualsiasi momento determinare, con decreto dell'Assessore competente, l'estinzione anche parziale del finanziamento. Il fondo e' ricostituito dall'Associazione anche con proprie disponibilita' finanziarie e, in caso di estinzione del finanziamento o di scioglimento dell'Associazione, e' restituito all'Amministrazione regionale entro sei mesi dalla richiesta.";

  2. dopo il comma 11 e' inserito il seguente: "11-bis. Il finanziamento e' concesso a titolo di aiuto de minimis in conformita' al regolamento...

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