DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 2020 - Ripartizione, termini, modalita' di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attivita' economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. (20A06526)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e successive modificazioni ed integrazioni

Visto, in particolare, il comma 65-ter dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, cosi' come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui, nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un fondo di sostegno alle attivita' economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo e' ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalita' di accesso e rendicontazione

Visto, altresi', il comma 65-quater dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2017, n. 205, cosi' come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147

Visto, inoltre, il successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, cosi' come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Fondo di cui al comma 65-ter e' incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessita' di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da COVID-19. Agli oneri derivanti dal comma 65-quinquies si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147

Vista la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si e' preso atto dell'Accordo di partenariato tra Italia e Unione europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale

Vista la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale, da ultimo, previo parere favorevole della Conferenza Stato-regioni, si e' preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili...

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