DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2017 - Ripartizione delle risorse finanziarie corrispondenti alle facolta' assunzionali del Corpo forestale dello Stato non esercitate, per compensare il numero delle unita' di personale non transitato nei Corpi di polizia, a seguito della soppressione del Corpo forestale dello Stato. (17A08141)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» con il quale, nell'ambito dell'unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione delle forze di polizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, si disciplina, come chiarito dall'art. 1 dello stesso decreto legislativo: a) la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia;

  1. l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, l'attribuzione delle relative funzioni, risorse strumentali e finanziarie, nonche' il contingente transitato del personale del medesimo Corpo;

    Visto l'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 177 del 2016, il quale dispone che «Il Corpo forestale dello Stato e' assorbito nell'Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni gia' svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 9, nonche' delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'art. 10 e delle attivita' cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 11»;

    Visto l'art. 12, comma 1 del decreto legislativo n. 177 del 2016, secondo il quale «In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 le dotazioni organiche dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, rideterminate ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge, sono incrementate delle unita' corrispondenti al numero complessivo, per ruolo di appartenenza, di cui alla tabella A allegata al presente decreto. Un contingente, indicato nella stessa tabella, e' assegnato, con corrispondente incremento della dotazione organica, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le esigenze connesse allo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 11, sulla base dei criteri di cui al comma 2»;

    Visto il comma 7 del citato art. 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016, secondo il quale, qualora successivamente ai provvedimenti di assegnazione di cui ai commi 2 e 4, secondo periodo, dello stesso art. 12, il numero delle unita' di personale trasferito risulti inferiore alle dotazioni organiche determinate ai sensi del precedente comma 1, si puo' ricorrere, tra l'altro, alle risorse finanziarie corrispondenti alle facolta' assunzionali del Corpo forestale dello Stato previste a legislazione vigente non esercitate, al netto di quelle indicate in nota alla tabella A di cui al comma 1 del medesimo art. 12, la cui ripartizione e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati»;

    Visto il successivo comma 8 del citato art. 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016, il quale dispone che «Le residue quote delle dotazioni organiche indicate nella tabella A di cui al comma 1, eventualmente non interessate dall'applicazione del comma 7, sono rese indisponibili sino al verificarsi della cessazione dal servizio del personale trasferito ai sensi dei commi 4 e 6»;

    Visto il successivo comma 10 del medesimo art. 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016, secondo cui «Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera a), numero 3) della legge, le risorse finanziarie, corrispondenti alle facolta' assunzionali del Corpo forestale dello Stato non impiegate per le finalita' di cui al comma 7, lettera a) (...) sono destinati, nella misura del...

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