DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 marzo 2016 - Definizione dei rapporti tra l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (16A03379)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione», che, nell'ambito di specifiche disposizioni per il rafforzamento delle azioni di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, ha previsto l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito Agenzia, e ripartito le funzioni relative alla politica di coesione tra quest'ultima e la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 10, comma 3, lettere a) e b) del citato decreto-legge n. 101 del 2013, che attribuisce all'Agenzia il compito di effettuare un monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi, di realizzare attivita' di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con l'obiettivo di rafforzamento della coesione territoriale, sia attraverso apposite attivita' di formazione del personale delle amministrazioni interessate, sia mediante l'intervento di qualificati soggetti pubblici di settore, per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici, vigilando, altresi', sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti, e promuovendo il miglioramento della qualita', della tempestivita', dell'efficacia e della trasparenza delle attivita' di programmazione e attuazione degli interventi;

Visto l'art. 10, comma 3, lettere c) e d) del citato decreto-legge n. 101 del 2013, che stabilisce che l'Agenzia possa assumere le funzioni dirette di autorita' di gestione per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale...

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