DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2024 - Approvazione della variante alle Norme di attuazione (NdA) del Piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico della soppressa Autorita' di bacino interregionale della Basilicata. (24A01535)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera d)

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e, in particolare, la parte III, concernente

Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche

Visto l'articolo 63, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'articolo 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui e' ripartito il territorio nazionale, l'Autorita' di bacino distrettuale di seguito denominata «Autorita' di bacino»

Visto l'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'articolo 51, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che suddivide l'intero territorio nazionale in distretti idrografici, e, in particolare, la lett. e), che istituisce il distretto idrografico dell'Appennino meridionale, in cui confluiscono, tra gli altri, anche i bacini della Basilicata, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183

Visti gli articoli 57, comma 1, lett. a), n. 2 e 65, comma 8, 66, 67 e 68 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che in combinato disposto, disciplinano la procedura per l'adozione e l'approvazione dei piani di bacino e dei relativi stralci

Visto, in particolare, l'articolo 67, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che «Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorita' di bacino adottano, ai sensi dell'articolo 65, comma 8, piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime»

Dato atto che, nelle more della predisposizione a scala distrettuale del piano stralcio per l'assetto idrogeologico, restano in vigore i piani stralcio predisposti dalle soppresse Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali, ricadenti nel territorio del distretto dell'Appennino meridionale

Visto il piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico della soppressa Autorita' di bacino interregionale della Basilicata, approvato dal Comitato istituzionale della medesima Autorita', con delibera n. 25 del 15 dicembre 2015

Viste le Norme di attuazione (NdA) del Piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico della Basilicata, approvate, con delibera n. 26 del 5 dicembre...

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