DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 2024 - Termini e modalita' del trasferimento di funzioni e documentazione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. (24A01370)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante:

Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante:

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione

Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante:

Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

, e, in particolare, l'art. 7, comma 1, lettera d), che prevede che l'Agenzia medesima e' Autorita' nazionale competente e punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, per le finalita' di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, a tutela dell'unita' giuridica dell'ordinamento, ed e' competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto

Visto, altresi', l'art. 17, commi 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n. 82 del 2021, che rinvia all'emanazione di uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei termini e delle modalita', mediante opportune intese con le amministrazioni interessate, per il trasferimento delle funzioni di cui al richiamato art. 7 del decreto-legge n. 82 del 2021, nonche' per il trasferimento dei beni strumentali e della documentazione, anche di natura classificata, per l'attuazione delle disposizioni del medesimo e la corrispondente riduzione di risorse finanziarie e umane da parte delle amministrazioni cedenti, nonche' affida alle amministrazioni cedenti la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, fino alla scadenza dei termini indicati nel decreto o nei decreti di cui al comma 5, lettera b), del medesimo art. 17, prevedendo che a decorrere dalla medesima data sono trasferiti in capo all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite

Visto, altresi', l'art. 18, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 82 del 2021, il quale prevede che...

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