DECRETO LEGISLATIVO 9 agosto 2017, n. 135 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di un'area dell'ex Caserma Reginato sita nel Comune di Udine. (17G00149)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, recante adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, ed in particolare, gli articoli 29 e 30;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 della citata legge 31 gennaio 1963, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Trasferimento di beni 1. E' trasferito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il bene individuato nell'allegato A), al presente decreto, consistente in una porzione non utilizzata per finalita' governative del compendio denominato «ex Caserma Reginato». 2. La Regione e' autorizzata a trasferire all'Azienda pubblica di servizi alla persona «La Quiete», di seguito Asp La Quiete, ente pubblico non economico di livello regionale senza fini di lucro, il bene di cui al comma 1. 3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e' pubblicata nella Gazzetta...

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