DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2023, n. 216 - Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi

Coming into Force31 Dicembre 2023
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2023/12/30/23G00228/CONSOLIDATED/20240312
Published date30 Dicembre 2023
Enactment Date30 Dicembre 2023
Official Gazette PublicationGU n.303 del 30-12-2023
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»;

Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera a), della citata legge n. 111 del 2023, che prevede specifici principi e criteri direttivi per la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressivita' e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalita';

Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge n. 111 del 2023, che dispone la revisione e razionalizzazione degli incentivi fiscali alle imprese e dei meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi e che in attesa della completa adozione di tale principio si rende necessario stimolare la crescita occupazionale;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto, in particolare, l'articolo 11 del citato testo unico delle imposte sui redditi, che stabilisce l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con aliquote fissate per scaglioni di reddito;

Visto, in particolare, l'articolo 13 del citato testo unico delle imposte sui redditi, che riconosce specifiche detrazioni in relazione alla tipologia di reddito percepito;

Visto, in particolare, l'articolo 15 del citato testo unico delle imposte sui redditi, che riconosce detrazioni dall'imposta per taluni oneri sostenuti dai contribuenti;

Visto l'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che istituisce l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che istituisce l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che prevede obblighi di comunicazione a carico dei comuni per le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e, in particolare, l'articolo 6, comma 4, che consente alle regioni di stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

Visto l'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che consente ai comuni di stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espressa nella seduta del 9 novembre 2023;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2023;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

  1. Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda e' calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

    1. fino a 28.000 euro, 23 per cento;

    2. oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

    3. oltre 50.000 euro, 43 per cento.

  2. Per l'anno 2024, la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' innalzata a 1.955 euro.

  3. Per l'anno 2024 la somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, e' riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

  4. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul...

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