DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 119 - Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. (20G00137)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare;

l'articolo 14, comma 1, lettera a);

Vista la direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

Vista la direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149, recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in particolare l'articolo 1, comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2020;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 18 giugno 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1: 1) alla lettera b), le parole «dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;

2) alla lettera n), dopo le parole «parti non metalliche destinate» sono aggiunte le seguenti: «al riciclaggio,»;

3) alla lettera o), le parole «articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 208, 209, 213 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006,»;

4) alla lettera p), dopo le parole «di cui alla lettera o), autorizzato» sono aggiunte le seguenti: «, anche disgiuntamente, per le operazioni R4, R12 e R13 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» e le parole «articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 208 e 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;

5) alla lettera s), le parole «del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006»;

6) alla lettera t), le parole «del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006»;

b) all'articolo 3, comma 2, lettera b), dopo la parola «reclamati» sono aggiunte le seguenti: «come disciplinati dall'articolo 231, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006»;

c) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole «destinati ai musei,» sono aggiunte le seguenti: «individuati come tali dalla normativa di settore,»;

d) all'articolo 4, comma 1, le parole «delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico»;

e) all'articolo 5, comma 1, la parola «ovvero» e' sostituita dalla seguente: «oppure» e le parole «consegna ad un centro di raccolta» sono sostituite dalle seguenti: «consegna ad un centro di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), convenzionato con uno dei produttori di autoveicoli»;

f) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il veicolo destinato alla demolizione e accettato dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione dal PRA, e' gestito dai predetti soggetti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformemente all'articolo 6, comma 8-bis, ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato.»;

g) all'articolo 5, comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

h) all'articolo 5, comma 3: 1) dopo le parole «a ritirare» sono aggiunte le seguenti: «sull'intero territorio nazionale,»;

2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I produttori si dotano di un sito internet dal quale sono reperibili le procedure di selezione dei centri raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche.»;

i) all'articolo 5, comma 8, primo periodo, la parola «ovvero» e' sostituita dalle seguenti: «oppure, nel caso di cessione del veicolo per l'acquisto di un altro veicolo, previsto al comma 1, avviene a cura»;

l) all'articolo 5, comma 9, le parole «Il titolare» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, lettera a), il titolare»;

m) all'articolo 5, comma 10, le parole «registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformita' alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

n) all'articolo 5, comma 14, le parole «5 febbraio 1997, n. 22.» sono sostituite dalle seguenti: «3 aprile 2006, n. 152.»;

o) all'articolo 5, comma 15, alinea, le parole «e' previsto» sono sostitute dalle seguenti: «sono previsti» e dopo le parole «di raccolta» sono inserite le seguenti: «o sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

p) all'articolo 6, comma 2: 1) le parole «dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 177 e 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

2) alla lettera a), le parole «al piu' presto» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA»;

3) dopo la lettera e), e' inserita la seguente: «e-bis) eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e), consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalita', al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio.»;

q) all'articolo 6, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. I produttori dei veicoli assicurano le migliori prestazioni ambientali e l'efficienza dei centri di raccolta convenzionati attraverso la verifica dei modelli unici di dichiarazione ambientale previsti all'articolo 11, comma 3, e del possesso, ove disponibile, delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualita' sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio ambientale interno all'azienda.»;

r) all'articolo 6, comma 4: 1) le parole «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la citta' metropolitana o la provincia»;

2) le parole «27 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure»;

3) le parole «dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «dello stesso articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;

s) all'articolo 6, comma 5: 1) le parole «31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;

2) le parole «della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «della citta' metropolitana o della provincia»;

3) alla lettera b), le parole «5 febbraio 1997, n. 22,» sono sostituite dalle seguenti «3 aprile 2006, n. 152,»;

4) alla lettera b), le parole «31 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostitute dalle seguenti: «214 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006»;

t) all'articolo 6, comma 6, le parole «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la citta' metropolitana o la provincia»;

u) all'articolo 6, comma 7, le parole «Le province» sono sostituite dalle seguenti: «La citta' metropolitana o la provincia» e le parole «all'APAT» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISPRA»;

v) all'articolo 6, comma 8: 1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento prevista al comma 1 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto in conformita' a quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed e' rinnovabile, con le modalita' stabilite al citato comma...

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