DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 2024, n. 45 - Disposizioni per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71. (24G00063)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione
Vista la legge 17 giugno 2022, n. 71, recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilita' e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera d), l'articolo 5, comma 1 e 2, e l'articolo 6
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario»
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, recante
Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150»
Vista la legge 21 aprile 2023, n. 41, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative» e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, il quale ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine per l'attuazione della delega
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 17 giugno n. 71 del 2022
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 2024
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'universita' e della ricerca
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito applicativo
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riportano gli articoli 1, 5 e 6 della legge 17
giugno 2022, n. 71 (Deleghe al Governo per la riforma
dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento
dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni
in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di
eleggibilita' e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di
costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura):
Art. 1 (Oggetto e procedimento). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2023, uno o piu'
decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla
trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal
presente capo, in relazione:
a) alla revisione dell'assetto ordinamentale della
magistratura, con specifico riferimento alla necessita' di
rimodulare, secondo principi di trasparenza e di
valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli
incarichi direttivi e semidirettivi, di rivedere il numero
degli incarichi semidirettivi e di ridefinire, sulla base
dei medesimi principi, i criteri di accesso alle funzioni
di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore
generale presso la Corte di cassazione, nonche' alla
riforma del procedimento di approvazione delle tabelle
organizzative degli uffici giudicanti
b) alla razionalizzazione del funzionamento del
consiglio giudiziario, con riferimento alla necessita', di
assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore
nelle valutazioni di professionalita'
c) alla modifica dei presupposti per l'accesso in
magistratura dei laureati in giurisprudenza
d) al riordino della disciplina del collocamento
fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e
contabili.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dell'universita' e della ricerca. I
medesimi schemi sono trasmessi alle Camere affinche' su di
essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari entro il
termine di trenta giorni dalla data della trasmissione.
Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono
essere adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto
termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla
scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega
o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta
giorni.
3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2,
entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio
della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi
e criteri direttivi fissati dal presente capo, puo'
adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi adottati.
4. Il Governo, entro tre anni dalla scadenza del
termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 del
presente articolo, provvede alla raccolta delle
disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario
ai sensi dell'articolo 17-bis, commi 1 e 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
.
Art. 5 (Collocamento fuori ruolo dei magistrati
ordinari, amministrativi e contabili). - 1. Nell'esercizio
della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti
legislativi recanti riordino della disciplina del
collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari,
amministrativi e contabili sono adottati nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare le tipologie di incarichi
extragiudiziari da esercitare esclusivamente con
contestuale collocamento fuori ruolo per tutta la durata
dell'incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del
tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di
conflitto di interessi tra le funzioni esercitate
nell'ambito di esso e quelle esercitate presso
l'amministrazione di appartenenza e includendo in ogni caso
gli incarichi di capo di gabinetto, vice capo di gabinetto,
direttore dell'ufficio di gabinetto e capo della segreteria
di un Ministro
b) individuare le tipologie di incarichi
extragiudiziari per le quali e' ammesso il ricorso
all'istituto dell'aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
c) prevedere che il collocamento fuori ruolo di un
magistrato ordinario, amministrativo o contabile possa
essere autorizzato a condizione che l'incarico da conferire
corrisponda a un interesse dell'amministrazione di
appartenenza
stabilire i criteri dei quali i rispettivi
organi di autogoverno debbano tenere conto nella relativa
valutazione e prevedere che, in ogni caso, vengano sempre
valutate puntualmente le possibili ricadute che lo
svolgimento dell'incarico fuori ruolo puo' determinare
sotto i profili dell'imparzialita' e dell'indipendenza del
magistrato
d) prevedere che la valutazione della sussistenza
dell'interesse di cui alla lettera c) sia effettuata sulla
base di criteri oggettivi che tengano conto anche
dell'esigenza di distinguere, in ordine di rilevanza: gli
incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati
gli incarichi di natura giurisdizionale presso organismi
internazionali e sovranazionali
gli incarichi presso
organi costituzionali
gli incarichi presso organi di
rilevanza costituzionale
gli incarichi non giurisdizionali
apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni
nazionali o internazionali
gli altri incarichi
e) prevedere che il magistrato, al termine di un
incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a
cinque anni, possa essere nuovamente collocato fuori ruolo,
indipendentemente dalla natura del nuovo incarico, non
prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di possesso
nell'ufficio giudiziario, e indicare tassativamente le
ipotesi di deroga
f) prevedere che non possa comunque essere
autorizzato il collocamento del magistrato fuori ruolo
prima del decorso di dieci anni di effettivo esercizio
delle funzioni giudicanti o requirenti e quando la sua sede
di servizio presenta una rilevante scopertura di organico,
sulla base di parametri definiti dai rispettivi organi di
autogoverno
g) stabilire che i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili non possano essere collocati
fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette
anni, salvo che per gli incarichi, da indicare
tassativamente, presso gli organi costituzionali o di
rilevanza costituzionale, gli organi del Governo e gli
organismi internazionali, per i quali il tempo trascorso
fuori ruolo non puo'...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA