DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 2024, n. 45 - Disposizioni per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71. (24G00063)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione

Vista la legge 17 giugno 2022, n. 71, recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilita' e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera d), l'articolo 5, comma 1 e 2, e l'articolo 6

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario»

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, recante

Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150»

Vista la legge 21 aprile 2023, n. 41, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative» e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, il quale ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine per l'attuazione della delega

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 17 giugno n. 71 del 2022

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 2024

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'universita' e della ricerca

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito applicativo

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia ai sensi

dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e

l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che

l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere

delegato al Governo se non con determinazione di principi e

criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per

oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente

della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed

emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Si riportano gli articoli 1, 5 e 6 della legge 17

giugno 2022, n. 71 (Deleghe al Governo per la riforma

dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento

dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni

in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di

eleggibilita' e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di

costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della

magistratura):

Art. 1 (Oggetto e procedimento). - 1. Il Governo e'

delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2023, uno o piu'

decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla

trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario,

nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal

presente capo, in relazione:

a) alla revisione dell'assetto ordinamentale della

magistratura, con specifico riferimento alla necessita' di

rimodulare, secondo principi di trasparenza e di

valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli

incarichi direttivi e semidirettivi, di rivedere il numero

degli incarichi semidirettivi e di ridefinire, sulla base

dei medesimi principi, i criteri di accesso alle funzioni

di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore

generale presso la Corte di cassazione, nonche' alla

riforma del procedimento di approvazione delle tabelle

organizzative degli uffici giudicanti

b) alla razionalizzazione del funzionamento del

consiglio giudiziario, con riferimento alla necessita', di

assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore

nelle valutazioni di professionalita'

c) alla modifica dei presupposti per l'accesso in

magistratura dei laureati in giurisprudenza

d) al riordino della disciplina del collocamento

fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e

contabili.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma

1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e

con il Ministro dell'universita' e della ricerca. I

medesimi schemi sono trasmessi alle Camere affinche' su di

essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari

competenti per materia e per i profili finanziari entro il

termine di trenta giorni dalla data della trasmissione.

Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono

essere adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto

termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla

scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega

o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta

giorni.

3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2,

entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio

della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi

e criteri direttivi fissati dal presente capo, puo'

adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti

legislativi adottati.

4. Il Governo, entro tre anni dalla scadenza del

termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 del

presente articolo, provvede alla raccolta delle

disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario

ai sensi dell'articolo 17-bis, commi 1 e 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400.

.

Art. 5 (Collocamento fuori ruolo dei magistrati

ordinari, amministrativi e contabili). - 1. Nell'esercizio

della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti

legislativi recanti riordino della disciplina del

collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari,

amministrativi e contabili sono adottati nel rispetto dei

seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le tipologie di incarichi

extragiudiziari da esercitare esclusivamente con

contestuale collocamento fuori ruolo per tutta la durata

dell'incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del

tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di

conflitto di interessi tra le funzioni esercitate

nell'ambito di esso e quelle esercitate presso

l'amministrazione di appartenenza e includendo in ogni caso

gli incarichi di capo di gabinetto, vice capo di gabinetto,

direttore dell'ufficio di gabinetto e capo della segreteria

di un Ministro

b) individuare le tipologie di incarichi

extragiudiziari per le quali e' ammesso il ricorso

all'istituto dell'aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

c) prevedere che il collocamento fuori ruolo di un

magistrato ordinario, amministrativo o contabile possa

essere autorizzato a condizione che l'incarico da conferire

corrisponda a un interesse dell'amministrazione di

appartenenza

stabilire i criteri dei quali i rispettivi

organi di autogoverno debbano tenere conto nella relativa

valutazione e prevedere che, in ogni caso, vengano sempre

valutate puntualmente le possibili ricadute che lo

svolgimento dell'incarico fuori ruolo puo' determinare

sotto i profili dell'imparzialita' e dell'indipendenza del

magistrato

d) prevedere che la valutazione della sussistenza

dell'interesse di cui alla lettera c) sia effettuata sulla

base di criteri oggettivi che tengano conto anche

dell'esigenza di distinguere, in ordine di rilevanza: gli

incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati

gli incarichi di natura giurisdizionale presso organismi

internazionali e sovranazionali

gli incarichi presso

organi costituzionali

gli incarichi presso organi di

rilevanza costituzionale

gli incarichi non giurisdizionali

apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni

nazionali o internazionali

gli altri incarichi

e) prevedere che il magistrato, al termine di un

incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a

cinque anni, possa essere nuovamente collocato fuori ruolo,

indipendentemente dalla natura del nuovo incarico, non

prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di possesso

nell'ufficio giudiziario, e indicare tassativamente le

ipotesi di deroga

f) prevedere che non possa comunque essere

autorizzato il collocamento del magistrato fuori ruolo

prima del decorso di dieci anni di effettivo esercizio

delle funzioni giudicanti o requirenti e quando la sua sede

di servizio presenta una rilevante scopertura di organico,

sulla base di parametri definiti dai rispettivi organi di

autogoverno

g) stabilire che i magistrati ordinari,

amministrativi e contabili non possano essere collocati

fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette

anni, salvo che per gli incarichi, da indicare

tassativamente, presso gli organi costituzionali o di

rilevanza costituzionale, gli organi del Governo e gli

organismi internazionali, per i quali il tempo trascorso

fuori ruolo non puo'...

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