DECRETO LEGISLATIVO 26 aprile 2016, n. 91 - Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. (16G00100)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare»;

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia e, in particolare, l'articolo 1, commi 5 e 6, a mente dei quali entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi discendenti, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive secondo le medesime modalita' e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, attraverso interventi normativi diretti ad introdurre le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare;

Visti i decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, recanti, rispettivamente: «Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244» e «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonche' misure per la funzionalita' della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;

Sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali del personale civile, per le materie di competenza;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2016;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data 19, 20 e 21 aprile 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche', per i profili di competenza, con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Disposizioni integrative e correttive in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 24-bis: 1) al comma 2, la parola: «, annualmente,» e' soppressa;

2) al comma 3, dopo le parole: «della commissione interministeriale» sono inserite le seguenti: «, nominati per la durata di un biennio con decreto del Ministro della difesa su designazione degli altri Ministri interessati,»;

  1. all'articolo 31, comma 1, le parole: «interregionali e Comandi militari autonomi dell'Esercito» sono sostituite dalle seguenti: «e unita' dell'Esercito deputate per il territorio»;

  2. all'articolo 95, comma 3, lettera a), le parole: «per il territorio», sono sostituite dalle seguenti: «militare della Capitale»;

  3. l'articolo 101 e' sostituito dal seguente: «Art. 101 (Organizzazione generale dell'Esercito italiano). - 1. Per l'assolvimento dei compiti stabiliti dalla legge l'Esercito italiano e' organizzato in comandi, enti e unita' titolari di capacita' operative, di supporto, logistiche, formative, addestrative, infrastrutturali e territoriali. 2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione delle strutture ordinative di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito.»;

  4. l'articolo 102 e' sostituito dal seguente: «Art. 102 (Organizzazione operativa dell'Esercito italiano). - 1. L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano e' posta alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito. 2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e le articolazioni di comandi, enti e strutture dell'organizzazione di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.»;

  5. l'articolo 103 e' sostituito dal seguente: «Art. 103 (Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano). - 1. L'attribuzione delle funzioni nei settori del reclutamento e delle forze di completamento, del demanio e delle servitu' militari, della leva e del collocamento al lavoro dei militari volontari congedati e' effettuata con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito, con cui sono altresi' individuati i Comandi, le unita' e i reparti competenti per territorio o presidio. 2. L'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le competenze dei comandi, reparti e unita' di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito. 3. In ciascuna delle regioni amministrative tipiche di reclutamento, con priorita' alle regioni amministrative dell'arco alpino, e' assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino.»;

  6. l'articolo 104 e' sostituito dal seguente: «Art. 104 (Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano). - 1. L'organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano fa capo al Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito e comprende: a) i seguenti istituti di formazione: 1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;

    2) Accademia militare;

    3) Scuola sottufficiali dell'Esercito;

    4) Scuola militare "Nunziatella";

    5) Scuola militare "Teulie'";

  7. la Scuola lingue estere dell'Esercito;

  8. il Centro di simulazione e validazione dell'Esercito;

  9. gli altri Enti di formazione e specializzazione individuati dagli ordinamenti di Forza armata. 2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del comando, degli istituti, delle scuole, dei centri e degli enti di cui al comma 1, nonche' dei comandi, unita' e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.»;

  10. l'articolo 105 e' sostituito dal seguente: «Art. 105 (Organizzazione logistica dell'Esercito italiano). - 1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito da cui dipendono: a) i comandi trasporti e materiali, commissariato, sanita' e veterinaria, e tecnico;

  11. i poli di mantenimento e di rifornimento;

  12. il Centro polifunzionale di sperimentazione;

  13. il Centro tecnico logistico interforze NBC;

  14. il Policlinico militare di Roma;

  15. il Centro militare di veterinaria. 2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del Comando di cui al comma 1, nonche' dei comandi, unita' e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.»;

  16. l'articolo 107 e' sostituito dal seguente: «Art. 107 (Organizzazione per le infrastrutture dell'Esercito italiano). - 1. Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale e del mantenimento del patrimonio immobiliare dell'Esercito italiano fanno capo al dipartimento delle infrastrutture presso lo Stato maggiore dell'Esercito che le espleta avvalendosi dei comandi e delle unita' intermedie e periferiche dotate di adeguata struttura tecnica competente nelle specifiche materie. 2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del dipartimento di cui al comma 1, nonche' dei comandi, unita' e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.»;

  17. all'articolo 154, comma 1, alinea, le...

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