DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 2024, n. 41 - Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111. (24G00060)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare l'articolo 15 della predetta legge n. 111 del 2023, recante i principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2023

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 25 gennaio 2024

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2024

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, della salute e per lo sport e i giovani

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita'

1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono il quadro regolatorio di fonte primaria della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia.

2. Ai fini del comma 1, il presente decreto reca il riordino, anche attraverso una loro raccolta sistematica e organica, delle disposizioni di carattere generale applicabili ai giochi pubblici ammessi in Italia e, in particolare, di quelle relative ai giochi a distanza. Le disposizioni relative ai giochi pubblici ammessi in Italia raccolti attraverso rete fisica sono contenute in un successivo decreto legislativo emanato dopo la definizione di una apposita intesa programmatica al riguardo tra Stato, regioni e enti locali.

3. E' esclusa dall'ambito di applicazione del presente decreto la disciplina delle case da gioco che resta quella contenuta nelle disposizioni vigenti che le riguardano.

4. Restano ferme le competenze del Ministero dell'interno in materia di giochi pubblici ai fini della tutela dell'ordine e sicurezza pubblici.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta l'art. 76 Cost.:

Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non

puo' essere delegato al Governo se non con determinazione

di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo

limitato e per oggetti definiti.

.

- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al

Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i

regolamenti.

- Il testo dell'art. 15 della legge 9 agosto 2023, n.

111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189,

e' il seguente:

Art. 15 (Principi e criteri direttivi per il

riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi

pubblici). - 1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i

decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino

delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici,

fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici

fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale

garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della

sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi

pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul

regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui

giochi, nonche' della prevenzione del riciclaggio dei

proventi di attivita' criminose.

2. Il riordino di cui al comma 1 e' effettuato nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di misure tecniche e normative

finalizzate a garantire la piena tutela dei soggetti piu'

vulnerabili nonche' a prevenire i disturbi da gioco

d'azzardo e il gioco minorile, quali:

1) diminuzione dei limiti di giocata e di

vincita

2) obbligo della formazione continua dei gestori

e degli esercenti

3) rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione

dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al

quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere

esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi

con vincita in denaro

4) previsione di caratteristiche minime che

devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre

il gioco

5) certificazione di ciascun apparecchio, con

passaggio graduale, tenendo conto del periodo di

ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi

che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti

parte di sistemi di gioco non alterabili

6) divieto di raccogliere gioco su competizioni

sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori

di anni diciotto

7) impiego di forme di comunicazione del gioco

legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti piu'

vulnerabili

b) disciplina di adeguate forme di concertazione

tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in ordine alla

pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi

fisici di offerta di gioco, nonche' del conseguente

procedimento di abilitazione all'erogazione della relativa

offerta nei riguardi dei soggetti che, attraverso apposite

selezioni, ne risultano responsabili, al fine di assicurare

agli investitori la prevedibilita' nel tempo della

dislocazione dei predetti luoghi nell'intero territorio

nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi

sensibili uniformemente individuati

c) riordino delle reti di raccolta del gioco sia a

distanza sia in luoghi fisici, al fine della

razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici

di offerta di gioco secondo criteri di specializzazione e

progressiva concentrazione della raccolta del gioco in

ambienti sicuri e controllati, con contestuale

identificazione dei parametri soggettivi e oggettivi di

relativa sicurezza e controllo

previsione che le reti dei

concessionari della raccolta del gioco a distanza possano,

sotto la loro diretta responsabilita', comprendere luoghi

fisici per l'erogazione di servizi esclusivamente

accessori, esclusi in ogni caso l'offerta stessa del gioco

a distanza e il pagamento delle relative vincite

d) per potenziare il contrasto del gioco illegale e

delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali

nell'offerta di gioco, rafforzamento della disciplina sulla

trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilita'

dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono

il controllo o partecipano al capitale delle societa'

concessionarie dei giochi pubblici, nonche' dei relativi

esponenti aziendali, prevedendo altresi' specifiche cause

di decadenza dalle concessioni e di esclusione dalle gare

per il rilascio delle concessioni, anche nei riguardi di

societa' fiduciarie, fondi di investimento e trust che

detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale

o al patrimonio di societa' concessionarie di giochi

pubblici e che risultino non rispettare l'obbligo di

dichiarazione dell'identita' del soggetto indirettamente

partecipante

individuazione di limiti massimi di

concentrazione, per ciascun concessionario e relativi

soggetti proprietari o controllanti, della gestione di

luoghi fisici di offerta di gioco

estensione dei requisiti

previsti dalla normativa antimafia a tutti i partner

contrattuali dei concessionari, in analogia con la

disciplina del subappalto di opere e forniture alla

pubblica amministrazione, intendendo per "partner

contrattuali" tutti i soggetti d'impresa concorrenti nella

cosiddetta filiera, tra cui i produttori, i distributori,

gli installatori di apparecchiature e strumenti di

qualsiasi natura nonche' gli incaricati della manutenzione,

della raccolta e del versamento degli incassi (cosiddetto

"trasporto valori")

e) estensione della disciplina sulla trasparenza e

sui requisiti soggettivi e di onorabilita' di cui alla

lettera d) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi

forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle

filiere di offerta attivate dalle societa' concessionarie

di giochi pubblici, integrando, ove necessario, le

discipline settoriali vigenti

f) previsione di una disciplina generale per la

gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto

concessorio in materia di giochi pubblici, specialmente se

derivante da provvedimenti di revoca o di decadenza

g) in materia di imposizione tributaria sui giochi,

riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di

legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della

Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie

imponibili, i soggetti passivi e la misura massima

dell'imposta

riparto tra la fonte regolamentare e l'atto

amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi

e delle condizioni generali di gioco nonche' delle relative

regole tecniche, anche di infrastruttura

definizione del

contenuto minimo dei contratti tra i concessionari e i loro

punti di offerta del gioco, da sottoporre a preventiva

approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

h) adeguamento delle disposizioni in materia di

prelievo erariale sui singoli giochi, assicurando il

riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo

espressamente quello di natura tributaria, in funzione

delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di

armonizzare altresi' le percentuali di aggio o compenso

riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti,

nonche' le percentuali destinate a vincita (payout)

adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di

rendicontazione

certezza del prelievo fiscale per l'intera

durata delle...

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