DECRETO LEGISLATIVO 24 novembre 2023, n. 192 - Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022

Coming into Force31 Dicembre 2023
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2023/12/16/23G00198/CONSOLIDATED/20240312
Published date16 Dicembre 2023
Enactment Date24 Novembre 2023
Official Gazette PublicationGU n.293 del 16-12-2023
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' delega al Governo per il coordinamento normativo» e, in particolare, l'articolo 16 il quale conferisce al Governo la delega ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o piu' decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche' delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti;

Visto l'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge n. 46 del 2022, il quale prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;

Visto l'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge n. 46 del 2022, il quale prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, la novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della legge stessa;

Visto l'articolo 16, comma 1, lettera c), della legge n. 46 del 2022, il quale prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'adozione di modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della citata legge;

Visto l'articolo 16, comma 2, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione;

Visto l'articolo 16, comma 6, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede che dall'attuazione della delega di cui al medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 46;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206, recante «Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge 28 aprile 2022, n. 46.» e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;

Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 831, concernente «Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza» e, in particolare, l'articolo 8;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78» e, in particolare, l'articolo 9;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e, in particolare, l'articolo 3;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» e, in particolare, l'articolo 19;

Vista la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale» e, in particolare, l'articolo 9;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2023;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

  1. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 286, comma 3-bis, le parole: «sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»;

    b) all'articolo 287, comma 3, le parole: «sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 interessate»;

    c) all'articolo 294,

    1) al comma 1, lettera e), le parole: «gli organi della rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»;

    2) al comma 2, le parole: «L'organo nazionale della rappresentanza militare e' chiamato» sono sostituite dalle seguenti: «Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono chiamate»;

    d) all'articolo 296, comma 1:

    1) le parole: «gli organi della rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»;

    2) le parole: «Il Consiglio centrale di rappresentanza - Arma dei Carabinieri e' chiamato» sono sostituite dalle seguenti: «Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 1478 sono chiamate»;

    e) all'articolo 297, comma 4, le parole: «e' sentito il Consiglio centrale di rappresentanza» sono sostituite dalle seguenti: «sono sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478».

  2. Al libro terzo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 546, comma 5, le parole: «sentito il Consiglio centrale di rappresentanza dei militari» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478».

  3. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 875:

    1) alla lettera d) il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»;

    2) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:

    d-bis) in distacco sindacale.

    ;

    b) dopo l'articolo 904 e' inserito il seguente:

    Art. 904-bis (Aspettativa sindacale non retribuita). - 1. L'aspettativa sindacale e' disposta, a domanda dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari riconosciuta rappresentativa ai sensi dell'articolo 1478, secondo la procedura di cui all'articolo 1480, comma 6.

    2. Il periodo in cui il militare e' collocato in aspettativa sindacale:

    a) e' valido ai fini dell'anzianita' di servizio, salva la necessita' dell'effettivo compimento nonche' del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore;

    b) non da' diritto ad alcuna retribuzione ne' maturazione della licenza;

    c) da' diritto alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

    c) dopo l'articolo 913 e' inserita la seguente sezione:

    Sezione III-bis - Distacco sindacale

    Art. 913-bis (Distacco sindacale). - 1. Il distacco sindacale e' disposto, a domanda dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari riconosciuta rappresentativa ai sensi dell'articolo 1478, secondo la procedura di cui all'articolo 1480, comma 6.

    2. Il periodo in cui il militare e' collocato in distacco sindacale:

    a) e' valido ai fini dell'anzianita' di servizio, salva la necessita' dell'effettivo compimento nonche' del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore;

    b) da' diritto all'intera retribuzione spettante nel momento del collocamento in distacco sindacale, con esclusione dei compensi e delle indennita' per il...

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