LEGGE 5 agosto 2022, n. 119 - Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale

Coming into Force28 Agosto 2022
Enactment Date05 Agosto 2022
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2022/08/13/22G00131/ORIGINAL
Published date13 Agosto 2022
Official Gazette PublicationGU n.189 del 13-08-2022
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art 1.

Proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

  1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. agli articoli 2196-bis, comma 1, alinea, 2197, commi 1, alinea, e 1-bis, 2197-bis, comma 1, 2207, comma 1, 2208, comma 1-bis, 2209-quater, comma 1, alinea, 2209-septies, comma 1, 2229, comma 6, 2238-ter, comma 1, e 2239, comma 3-quater, le parole: «2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»;

  2. all'articolo 2206-bis, comma 1, lettera c), le parole: «2025 ovvero dal diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2034»;

  3. all'articolo 2209-ter, comma 1, alinea, le parole: «2024 ovvero entro il diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»;

  4. agli articoli 2214-bis, comma 4, e 2221-bis, comma 1, alinea, le parole: «2024, ovvero al diverso termine previsto all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»;

  5. all'articolo 2224, comma 1:

    1) alla lettera a), le parole: «2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»;

    2) alla lettera b), le parole: «2025, ovvero dal giorno successivo al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2034»;

  6. all'articolo 2236-bis, comma 1-quater, la parola: «2024» e' sostituita dalla seguente: «2033».

Art 2.

Rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

  1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 798-bis, comma 1:

    1) alla lettera b), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

    1) 17.400 dell'Esercito italiano, di cui 6.500 marescialli e 10.900 sergenti;

    2) 10.250 della Marina militare, di cui 5.800 marescialli e 4.450 sergenti;

    3) 16.350 dell'Aeronautica militare, di cui 7.500 marescialli e 8.850 sergenti

    ;

    2) alla lettera c), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

    1) 63.000 dell'Esercito italiano, di cui 40.000 in servizio permanente e 23.000 in ferma prefissata;

    2) 12.550 della Marina militare, di cui 9.350 in servizio permanente e 3.200 in ferma prefissata;

    3) 12.150 dell'Aeronautica militare, di cui 8.550 in servizio permanente e 3.600 in ferma prefissata

    ;

  2. l'articolo 2207-bis e' abrogato.

Art 3.

Reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata

  1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al libro quarto, titolo II, capo VII:

      1) alla sezione I e' premessa la seguente:

      SEZIONE 0I

      VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA

      Art. 696-bis (Denominazione e durata delle ferme). - 1. I volontari in ferma prefissata si distinguono in:

      a) volontari in ferma prefissata iniziale;

      b) volontari in ferma prefissata triennale.

      2. Ciascuna delle ferme di cui al comma 1 ha durata pari a tre anni.

      3. La durata delle ferme di cui al comma 2 puo' essere prolungata, con il consenso degli interessati, per il tempo strettamente necessario al completamento, rispettivamente, dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento come volontari in ferma triennale ovvero delle procedure per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente ai sensi dell'articolo 704

      ;

      2) la rubrica della sezione I e' sostituita dalla seguente: «Volontari in ferma prefissata iniziale»;

      3) l'articolo 697 e' sostituito dal seguente:

      Art. 697 (Requisiti). - 1. Possono partecipare alle procedure selettive per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata iniziale i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti:

      a) eta' non superiore a ventiquattro anni;

      b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

      c) idoneita' fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente.

      2. I vincitori delle procedure selettive di cui al comma 1 sono ammessi alla ferma prefissata iniziale in qualita' di soldato, per l'Esercito italiano, comune di 2ª classe, per la Marina militare, o aviere, per l'Aeronautica militare

      ;

      4) all'articolo 698, alla rubrica e al comma 1, le parole: «di un anno» sono sostituite dalla seguente: «iniziale»;

      5) all'articolo 699, comma 1, le parole: «di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno dodici mesi»;

      6) la rubrica della sezione II e' sostituita dalla seguente: «Volontari in ferma prefissata triennale»;

      7) l'articolo 700 e' sostituito dal seguente:

      Art. 700 (Requisiti). - 1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale i volontari in ferma prefissata iniziale, ovvero in rafferma annuale, in servizio da almeno ventiquattro mesi o in congedo da non oltre dodici mesi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti:

      a) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente;

      b) eta' non superiore a ventotto anni compiuti, elevata a ventinove per i volontari in rafferma annuale, in servizio o in congedo;

      c) superamento con esito positivo del corso basico di formazione iniziale.

      2. Nei concorsi di cui al comma 1, i posti annualmente disponibili sono riservati:

      a) ai volontari in ferma prefissata iniziale in servizio ovvero in rafferma annuale, in misura non inferiore al 70 per cento;

      b) ai volontari in ferma prefissata iniziale in congedo da non oltre dodici mesi, che abbiano completato la ferma iniziale, in misura non superiore al 30 per cento.

      3. Al fine di soddisfare specifiche esigenze operative delle Forze armate, possono essere banditi concorsi straordinari per il reclutamento di volontari in ferma prefissata triennale riservati:

      a) ai volontari in ferma prefissata iniziale in servizio ovvero in congedo in possesso di specifici requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 701;

      b) ai volontari in ferma prefissata iniziale in congedo, che abbiano completato la relativa ferma da piu' di dodici mesi, di eta' non superiore a trenta anni compiuti.

      4. Ai volontari di cui al comma 3, lettera a), non si applicano le disposizioni sul periodo minimo di servizio di cui al comma 1, alinea.

      5. I vincitori dei concorsi di cui al presente articolo sono ammessi alla ferma prefissata triennale con il grado di caporale, per l'Esercito italiano, comune di 1ª classe, per la Marina militare, o aviere scelto, per l'Aeronautica militare

      ;

      8) l'articolo 701 e' sostituito dal seguente:

      Art. 701 (Modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale). - 1. Le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa

      ;

      9) all'articolo 702, comma 1, alinea, le parole: «di un anno e quadriennale» sono sostituite dalle seguenti: «iniziale e triennale»;

      10) all'articolo 703:

      10.1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «in ferma prefissata» sono inserite le seguenti: «, in servizio o in congedo, di eta' non superiore a venticinque anni compiuti, i quali abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualita' di volontario in ferma prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai rispettivi ordinamenti,»;

      10.2) il comma 2 e' abrogato;

      10.3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

      3. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e' stata fatta domanda di accesso nonche' delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata, considerati utili

      ;

      11) l'articolo 704 e' sostituito dal seguente:

      Art. 704 (Modalita' di reclutamento dei volontari in servizio permanente). - 1. Sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente, salva espressa rinuncia, i volontari in ferma prefissata triennale al termine della ferma, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti:

      a) non essere sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;

      b) aver riportato una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente, negli ultimi dodici mesi di servizio.

      2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti gli eventuali ulteriori requisiti e le modalita' di transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente.

      3. I volontari di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo al termine della ferma triennale e sono iscritti in ruolo secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. Dopo l'iscrizione in ruolo, l'anzianita' relativa e' rideterminata sulla base dei titoli acquisiti e del rendimento complessivo nel periodo di servizio prestato in qualita' di volontario in ferma...

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