DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201 - Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. (22G00210)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione
Visto l'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2022
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettere a), b), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t) e v), della legge 5 agosto 2022, n. 118, nella seduta del 30 novembre 2022
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettere f), g), h), i), p) e u), della legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha espresso il relativo parere nella seduta del 30 novembre 2022
Sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, che ha espresso il relativo parere nella seduta del 29 novembre 2022
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2022
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto ha per oggetto la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale.
2. Il presente decreto stabilisce principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualita', sicurezza e accessibilita', la parita' di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti.
3. Il presente decreto assicura, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la tutela e la promozione della concorrenza, la liberta' di stabilimento e la liberta' di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale.
4. Il presente decreto, nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, individua le funzioni fondamentali di indirizzo, controllo e regolazione degli enti locali relative ai servizi di interesse economico generale di livello locale, al fine di assicurare l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale.
5. Le disposizioni del presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e sono applicate nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 76 della Costituzione:
Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
.
L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 agosto
2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza
2021) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2022,
-
188:
Art. 8 (Delega al Governo in materia di servizi
pubblici locali). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi di riordino
della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo
unico.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) individuazione, nell'ambito della competenza
esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione, da esercitare nel rispetto
della tutela della concorrenza, dei principi e dei criteri
dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge
statale, delle attivita' di interesse generale il cui
svolgimento e' necessario al fine di assicurare la
soddisfazione delle esigenze delle comunita' locali, in
condizioni di accessibilita' fisica ed economica, di
continuita', universalita' e non discriminazione, e dei
migliori livelli di qualita' e sicurezza, cosi' da
garantire l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione
sociale e territoriale
b) adeguata considerazione delle differenze tra i
servizi di interesse economico generale a rete di cui
all'art. 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali
di rilevanza economica, nel rispetto del principio di
proporzionalita' e tenuto conto dell'industrializzazione
dei singoli settori, anche ai fini della definizione della
disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del
servizio idonea ad assicurarne la qualita' e l'efficienza e
della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato
c) ferme restando le competenze delle autorita'
indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria
e della qualita', razionalizzazione della ripartizione dei
poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i
diversi livelli di governo locale, prevedendo altresi' la
separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie
e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il
rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle
attivita' di regolazione
d) definizione dei criteri per l'istituzione di
regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle
peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e
geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di
determinati servizi pubblici, in base ai principi di
adeguatezza e proporzionalita' e in conformita' alla
normativa dell'Unione europea
superamento dei regimi di
esclusiva non conformi a tali principi e, comunque, non
indispensabili per assicurare la qualita' e l'efficienza
del servizio
e) definizione dei criteri per l'ottimale
organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali,
anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore,
e introduzione di incentivi e meccanismi di premialita' che
favoriscano l'aggregazione delle attivita' e delle gestioni
dei servizi a livello locale
f) razionalizzazione della disciplina concernente
le modalita' di affidamento e di gestione dei servizi
pubblici, nonche' la durata dei relativi rapporti
contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento
dell'Unione europea e dei principi di proporzionalita' e
ragionevolezza
g) fatto salvo il divieto di artificioso
frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli
affidamenti di importo superiore alle soglie di cui
all'art. 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una
motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la
scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai
fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto
delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con
riguardo agli investimenti, alla qualita' del servizio, ai
costi dei servizi per gli utenti, nonche' agli obiettivi di
universalita', socialita', tutela ambientale e
accessibilita' dei servizi, giustificano tale decisione,
anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse
gestioni in autoproduzione
h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi
ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza
pubblica, nonche' della qualita', dell'efficienza e
dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali
i) previsione che l'obbligo di procedere alla
razionalizzazione periodica prevista dall'art. 20 del testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga
conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della
qualita' dei servizi, giustificano il mantenimento
dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati
conseguiti nella gestione
l) previsione di una disciplina che, in caso di
affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel
rispetto del principio di proporzionalita', misure di
tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di
apposite clausole sociali
m) estensione, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai
servizi pubblici locali, in materia di scelta della
modalita' di gestione del servizio e di affidamento dei
contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale
n) revisione delle discipline settoriali in materia
di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al
settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al
fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento
o) razionalizzazione del rapporto tra la...
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