DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201 - Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. (22G00210)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione

Visto l'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2022

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettere a), b), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t) e v), della legge 5 agosto 2022, n. 118, nella seduta del 30 novembre 2022

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettere f), g), h), i), p) e u), della legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha espresso il relativo parere nella seduta del 30 novembre 2022

Sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, che ha espresso il relativo parere nella seduta del 29 novembre 2022

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2022

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto ha per oggetto la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale.

2. Il presente decreto stabilisce principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualita', sicurezza e accessibilita', la parita' di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti.

3. Il presente decreto assicura, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la tutela e la promozione della concorrenza, la liberta' di stabilimento e la liberta' di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale.

4. Il presente decreto, nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, individua le funzioni fondamentali di indirizzo, controllo e regolazione degli enti locali relative ai servizi di interesse economico generale di livello locale, al fine di assicurare l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale.

5. Le disposizioni del presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e sono applicate nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

NOTE

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e

l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'

europee (GUUE).

Note alle premesse:

- Si riporta l'art. 76 della Costituzione:

Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa

non puo' essere delegato al Governo se non con

determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto

per tempo limitato e per oggetti definiti.

.

L'art. 87, quinto comma, della Costituzione

conferisce al Presidente della Repubblica il potere di

promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di

legge e i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 agosto

2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza

2021) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2022,

  1. 188:

    Art. 8 (Delega al Governo in materia di servizi

    pubblici locali). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,

    entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

    presente legge, uno o piu' decreti legislativi di riordino

    della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza

    economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo

    unico.

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono

    adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

    pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri

    direttivi:

    a) individuazione, nell'ambito della competenza

    esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma,

    lettera p), della Costituzione, da esercitare nel rispetto

    della tutela della concorrenza, dei principi e dei criteri

    dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge

    statale, delle attivita' di interesse generale il cui

    svolgimento e' necessario al fine di assicurare la

    soddisfazione delle esigenze delle comunita' locali, in

    condizioni di accessibilita' fisica ed economica, di

    continuita', universalita' e non discriminazione, e dei

    migliori livelli di qualita' e sicurezza, cosi' da

    garantire l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione

    sociale e territoriale

    b) adeguata considerazione delle differenze tra i

    servizi di interesse economico generale a rete di cui

    all'art. 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto

    2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

    settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali

    di rilevanza economica, nel rispetto del principio di

    proporzionalita' e tenuto conto dell'industrializzazione

    dei singoli settori, anche ai fini della definizione della

    disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del

    servizio idonea ad assicurarne la qualita' e l'efficienza e

    della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato

    c) ferme restando le competenze delle autorita'

    indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria

    e della qualita', razionalizzazione della ripartizione dei

    poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i

    diversi livelli di governo locale, prevedendo altresi' la

    separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie

    e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il

    rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle

    attivita' di regolazione

    d) definizione dei criteri per l'istituzione di

    regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle

    peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e

    geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di

    determinati servizi pubblici, in base ai principi di

    adeguatezza e proporzionalita' e in conformita' alla

    normativa dell'Unione europea

    superamento dei regimi di

    esclusiva non conformi a tali principi e, comunque, non

    indispensabili per assicurare la qualita' e l'efficienza

    del servizio

    e) definizione dei criteri per l'ottimale

    organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali,

    anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore,

    e introduzione di incentivi e meccanismi di premialita' che

    favoriscano l'aggregazione delle attivita' e delle gestioni

    dei servizi a livello locale

    f) razionalizzazione della disciplina concernente

    le modalita' di affidamento e di gestione dei servizi

    pubblici, nonche' la durata dei relativi rapporti

    contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento

    dell'Unione europea e dei principi di proporzionalita' e

    ragionevolezza

    g) fatto salvo il divieto di artificioso

    frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli

    affidamenti di importo superiore alle soglie di cui

    all'art. 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al

    decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una

    motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la

    scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai

    fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto

    delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con

    riguardo agli investimenti, alla qualita' del servizio, ai

    costi dei servizi per gli utenti, nonche' agli obiettivi di

    universalita', socialita', tutela ambientale e

    accessibilita' dei servizi, giustificano tale decisione,

    anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse

    gestioni in autoproduzione

    h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi

    ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza

    pubblica, nonche' della qualita', dell'efficienza e

    dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali

    i) previsione che l'obbligo di procedere alla

    razionalizzazione periodica prevista dall'art. 20 del testo

    unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di

    cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga

    conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della

    qualita' dei servizi, giustificano il mantenimento

    dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati

    conseguiti nella gestione

    l) previsione di una disciplina che, in caso di

    affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel

    rispetto del principio di proporzionalita', misure di

    tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di

    apposite clausole sociali

    m) estensione, nel rispetto della normativa

    dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai

    servizi pubblici locali, in materia di scelta della

    modalita' di gestione del servizio e di affidamento dei

    contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale

    n) revisione delle discipline settoriali in materia

    di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al

    settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al

    fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento

    o) razionalizzazione del rapporto tra la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT