DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 25 - Attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e la direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita' di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE. (16G00032)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione;

Vista la direttiva 2013/50/UE del 22 ottobre 2013 recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita' di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE;

Vista la direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, legge di delegazione europea 2014 in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, l'articolo 5 e l'allegato B;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le societa' di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera w) e' sostituita dalla seguente: «w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;»;

  1. alla lettera w-quater): 1) al numero 1) la parola: «le» e' sostituita dalla seguente: «gli» e le parole: «della Comunita' europea, aventi sede in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia»;

    2) al numero 2) le parole: «della Comunita' europea, aventi sede in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia»;

    3) il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 5) e abbia comunicato tale scelta;»;

    4) al numero 4), dopo le parole: «aventi sede» e' inserita la seguente: «legale», al secondo periodo le parole: «come Stato membro» sono soppresse e, al terzo periodo, le parole: «della Comunita' europea» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera»;

    5) dopo il numero 4) e' aggiunto il seguente: «4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;»;

  2. la lettera w-quater.1) e' sostituita dalla seguente: «w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet.». 2. All'articolo 62, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) le parole: «e degli strumenti finanziari» sono soppresse;

  3. dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) le condizioni e le modalita' di ammissione alla quotazione, nonche' quelle relative all'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari e alla loro esclusione e sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni;». 3. All'articolo 64 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «la sospensione degli strumenti finanziari» sono inserite le seguenti: «dalla quotazione e dalle negoziazioni»;

  4. al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: «decisioni di ammissione» sono inserite le seguenti: «alle negoziazioni» e dopo le parole: «e di esclusione» sono inserite le seguenti: «dalle negoziazioni»;

  5. al comma 1-ter, dopo le parole: «L'ammissione, l'esclusione e la sospensione» sono inserite le seguenti: «dalla quotazione e». 4. Dopo l'articolo 91 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente: «Art. 91-bis (Comunicazione dello Stato membro d'origine). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera w-quater), gli emittenti comunicano lo Stato membro d'origine in conformita' all'articolo 113-ter e alle disposizioni adottate dalla Consob con regolamento. La medesima comunicazione e' effettuata alle autorita' competenti dello Stato membro in cui l'emittente ha la sede legale, ove applicabile, nonche' alle autorita' competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti. 2. Per gli emittenti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater), numeri 3), 4) e 4-bis), che non hanno effettuato la comunicazione dello Stato membro d'origine entro tre mesi dalla data in cui i valori mobiliari sono stati ammessi alla negoziazione, per la prima volta nell'Unione europea, unicamente in un mercato regolamentato italiano, lo Stato membro d'origine e' l'Italia. Per gli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di piu' Stati membri, inclusa l'Italia, in assenza della comunicazione richiesta dal comma 1, sia l'Italia che tali altri Stati membri sono considerati Stato membro d'origine, fino alla successiva scelta e relativa comunicazione.». 5. All'articolo 93-bis, comma 1, lettera f), n. 3), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «2003/71/CE» sono sostituite dalle seguenti: «2013/50/UE» e le parole: «qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta;» sono sostituite dalle seguenti: «nelle seguenti circostanze: 3.1 qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta, o 3.2 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto iii), della direttiva 2004/109/CE». 6. All'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «tre». 7. All'articolo 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalla seguenti: «quattro mesi»;

  6. al comma 1-ter le parole: «e alla societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «, al revisore legale o alla societa' di revisione legale»;

  7. al comma 2 le parole: «Entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, gli» sono sostituite dalla seguente: «Gli» e dopo le parole: «Stato membro d'origine pubblicano» sono inserite le seguenti: «, quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio,»;

  8. il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con il regolamento di cui al comma 6, la Consob puo' disporre, nei confronti di emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine, inclusi gli enti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT