DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2015, n. 9 - Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo. (15G00020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 76 della Costituzione;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, e in particolare l'allegato B;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2014;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'interno;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Disposizioni di principio e attuazione 1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa al reciproco riconoscimento degli effetti di misure di protezione adottate da autorita' giurisdizionali degli Stati membri, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonche' in tema di diritti di liberta' e di giusto processo. Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'allegato B della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, cosi' recita: «Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3) In vigore...

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