DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 106 - Riforma dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. (18G00133)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e, in particolare, gli articoli 1 e 14;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare l'articolo 9;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, recante regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005, recante requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilita' agli strumenti informatici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 21 giugno 2018;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2018;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri per la famiglia e le disabilita', degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 1. Il titolo della legge 9 gennaio 2004, n. 4, di seguito denominata «legge n. 4 del 2004», e' sostituito dal seguente: «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici». 2. Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «persone disabili», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilita'»;

  1. le parole: «lavoratori disabili», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «lavoratori con disabilita'»;

  2. le parole: «alunni disabili», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «alunni con disabilita'»;

  3. la parola: «disabili», ovunque ricorra singolarmente, e' sostituita dalle seguenti: «persone con disabilita'»;

    d-bis) le parole: «dipendente disabile», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dipendente con disabilita'»;

  4. le parole: «associazioni di disabili», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «associazioni di persone con disabilita'»;

  5. le parole «siti INTERNET», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «siti web e applicazioni mobili». 3. All'articolo 2, comma 1, della legge n. 4 del 2004, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) dopo le parole: «sistemi informatici» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili,»;

  6. dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: «a-bis) "applicazioni mobili": il software applicativo progettato e sviluppato da parte o per conto dei soggetti erogatori, per essere utilizzato dagli utenti su dispositivi mobili, quali smartphone e tablet;

    e' escluso il software che controlla tali dispositivi (sistemi operativi mobili) o lo stesso hardware informatico;

    a-ter) "sito Web": insieme strutturato di pagine Web utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi, comunemente definito anche sito internet;

    a-quater) contenuti di extranet o intranet: siti web disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il pubblico;

    a-quinquies) "soggetti erogatori": i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1;

    a-sexies) "dati misurati": i risultati quantificati dell'attivita' di monitoraggio effettuata per verificare la conformita' dei siti web e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori alle prescrizioni in materia di accessibilita' di cui alla presente legge. I dati misurati comprendono informazioni quantitative sul campione di siti web e applicazioni mobili sottoposti a verifiche, tra i quali il numero di siti web e le applicazioni con il numero potenziale di visitatori o utenti, nonche' informazioni quantitative sul livello di accessibilita';». 4. All'articolo 3 della legge n. 4 del 2004, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «di servizi informatici,» sono inserite le seguenti: «agli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014»;

  7. al comma 2, le parole da «ai sistemi informatici» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ai contenuti che si trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi segmenti di utenti. Le medesime disposizioni non si applicano ai contenuti di extranet o intranet, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a-quater), pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una loro revisione sostanziale.». Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: «Art. 3-bis (Principi generali per l'accessibilita'). - 1. I siti web e le applicazioni mobili dei soggetti erogatori, sono accessibili se sono percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi. 2. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici, inclusi i siti web e le applicazioni mobili, che presentano i seguenti requisiti: a) accessibilita' al contenuto del servizio da parte dell'utente;

  8. fruibilita' delle informazioni offerte, caratterizzata da: 1) facilita' e semplicita' d'uso, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro;

    2) efficienza nell'uso, assicurando, fra l'altro, la separazione tra contenuto, presentazione e modalita' di funzionamento delle interfacce, nonche' la possibilita' di rendere disponibile l'informazione attraverso differenti canali sensoriali;

    3) efficacia nell'uso e rispondenza alle esigenze dell'utente, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l'accesso;

    4) soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro, l'accesso al servizio e all'informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l'utente. 3. Con le linee guida adottate ai sensi dell'articolo 11, sono individuate le regole tecniche necessarie per garantire il rispetto dei principi e dei requisiti di accessibilita' di cui ai commi 1 e 2. Art. 3-ter (Individuazione dell'onere sproporzionato per l'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili). - 1. I soggetti erogatori applicano le prescrizioni in materia di accessibilita' previste dalla presente legge sulla base delle linee guida di cui all'articolo 11, salvo che, nei casi di accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili, cio' imponga un onere sproporzionato. 2. Per onere sproporzionato si intende un onere organizzativo o finanziario eccessivo per i soggetti erogatori ovvero un onere che pregiudica la capacita' degli stessi di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o pregiudizio che ne deriverebbe per i cittadini e, in particolare, per le persone con disabilita'. Non possono costituire, di per se', un onere sproporzionato i tempi occorrenti per sviluppare i siti web ed applicazioni mobili ovvero la necessita' di acquisire le informazioni occorrenti per garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle linee guida. 3. I soggetti erogatori effettuano, sulla base delle Linee guida di cui all'articolo 11, la valutazione relativa alla sussistenza delle circostanze che determinano l'onere sproporzionato. 4. Nei casi di cui al comma 2, i soggetti erogatori effettuano la dichiarazione di accessibilita' secondo le modalita' di cui all'articolo 3-quater, comma 2, lettera a). Art. 3-quater (Dichiarazione di accessibilita'). - 1. I soggetti erogatori, forniscono e aggiornano periodicamente una dichiarazione di accessibilita' particolareggiata, esaustiva e chiara sulla conformita' dei rispettivi siti web e applicazioni mobili alla presente legge. 2. La dichiarazione di accessibilita' comprende, altresi', i seguenti elementi: a) indicazione delle parti di contenuto del sito web o dell'applicazione mobile non accessibili per onere sproporzionato ai sensi dell'articolo 3-ter, con le motivazioni che ne giustificano l'inaccessibilita' e l'indicazione di eventuali soluzioni di accessibilita' alternative fornite dai soggetti erogatori;

  9. la descrizione del meccanismo di feedback, e relativo link, istituito per consentire a chiunque di notificare ai soggetti erogatori eventuali difetti dei sistemi informatici, ivi compresi i siti web e le applicazioni mobili, in termini di conformita' ai principi di accessibilita' di cui all'articolo 3-bis e alle prescrizioni in materia di accessibilita' dettate dalle linee guida di cui all'articolo 11, nonche' di richiedere le informazioni non accessibili e l'adeguamento dei sistemi;

  10. il link alla procedura di cui all'articolo 3-quinquies cui e' possibile fare ricorso in caso di risposta insoddisfacente o di...

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