DECRETO-LEGGE 2 dicembre 2020, n. 158 - Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00184)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, anche in vista delle imminenti festivita'

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2020

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «di durata non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni».

  2. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e' vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 e' vietato altresi' ogni spostamento tra comuni...

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