DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (21G00002)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante

Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, anche a seguito delle festivita' natalizie e di inizio anno nuovo

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2021

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della salute e dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento

della diffusione del COVID-19

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».

  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».

  3. Dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, sull'intero territorio nazionale e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

  4. Dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale, ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, si applicano le seguenti misure:

    1. in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata e' consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta' genitoriale...

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