DECRETO 25 luglio 2012 - Approvazione dello statuto dell''Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel testo allegato alla delibera del Consiglio generale n. 6 del 5 luglio 2012. (12A09903)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» ed in particolare l'art. 7, concernente l'Unione italiana delle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura, cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante «Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99», nonche' dall'art. 47 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto in particolare il comma 5 del citato art. 7 della legge n. 580 del 1993 e successive modificazioni, secondo il quale lo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (Unioncamere) e' deliberato con il voto dei due terzi dei componenti, dall'organo assembleare competente, composto dai rappresentanti di tutte le camere di commercio, ed e' approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 21 aprile 2008, con il quale e' stato approvato il vigente statuto di Unioncamere, deliberato dall'Assemblea in data 13 dicembre 2007;

Vista la deliberazione n. 6 del 5 luglio 2012 con la quale il Consiglio generale dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha modificato il testo dello statuto per adeguarlo alle innovazioni normative nel frattempo intervenute, con particolare riferimento ai nuovi compiti attribuiti, nonche' alle modifiche alla composizione ed ai compiti di alcuni degli organi dell'ente;

Decreta:

Art. 1

  1. E' approvato lo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel nuovo testo allegato al presente decreto come parte integrante dello stesso, quale risulta a seguito delle modifiche apportate dal Consiglio generale dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con la propria deliberazione n. 6 del 5 luglio 2012.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2012

Il Ministro: Passera

Allegato

STATUTO DELL'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (UNIONCAMERE).

Art. 1.

Natura giuridica, adesioni, sede, sistema camerale

  1. L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, denominata Unioncamere, e' ente con personalita' giuridica di diritto pubblico a norma dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 ed esercita, in regime d'autonomia funzionale, le attribuzioni previste dalla legge.

  2. Fanno parte dell'Unioncamere le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la Chambre della Valle d'Aosta.

  3. A norma dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere ammesse in una sezione separata le camere di commercio estere operanti in Italia e riconosciute dal Governo italiano

  4. L'Unioncamere ha sede legale in Roma e opera a Bruxelles attraverso un organismo di diritto belga, gia' appositamente costituito.

  5. Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unioncamere, nonche' i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte, altresi', del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero ed estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.

    Art. 2.

    S c o p i

  6. L'Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, fatte salve le funzioni di indirizzo delle competenti autorita' statali e regionali. Cura i rapporti del sistema camerale con le istituzioni internazionali, nazionali e regionali - anche tramite le unioni regionali - e con le rappresentanze delle categorie economiche, elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate.

  7. L'Unioncamere sostiene l'attivita' del sistema camerale in tutte le sue articolazioni, anche per favorirne lo sviluppo a rete. Individua, altresi', le materie di rilievo generale, nell'ambito delle quali le camere di commercio comunicano ogni eventuale atto o provvedimento, anche di soggetti terzi, di cui esse siano destinatarie e i cui effetti possono coinvolgere le altre camere o l'intero sistema, e provvede altresi' a comunicarlo a tutte le altre camere di commercio interessate. L'Unioncamere promuove altresi' il coinvolgimento e la partecipazione degli amministratori e della dirigenza camerale alle iniziative ed attivita' del sistema.

  8. L'Unioncamere promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonche' mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a societa' anche a prevalente capitale privato, servizi e attivita' d'interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche ed esercita altresi' funzioni di sintesi degli interessi del sistema e di coordinamento degli aspetti attinenti le funzioni a rete o di carattere generale.

  9. L'Unioncamere, in quanto rappresentativa del sistema camerale, sviluppa inoltre ogni iniziativa utile a favorire l'internazionalizzazione dell'economia italiana e la presenza delle imprese italiane sui mercati mondiali in raccordo con il Ministero dello sviluppo economico a norma del comma 18-bis, dell'art. 14, del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, anche valorizzando l'attivita' delle camere di commercio italiane all'estero e promuovendo e partecipando alle loro forme associative. L'Unioncamere assicura il necessario coordinamento del sistema camerale italiano con i sistemi esteri di camere di commercio e realizza iniziative rivolte alla diffusione della conoscenza all'estero dei sistemi produttivi italiani.

  10. L'Unioncamere promuove e coordina l'utilizzo da parte del sistema camerale dei programmi e dei fondi comunitari, anche d'intesa con le categorie economiche, operando sia quale referente della commissione o di altri organismi dell'Unione europea, che quale titolare degli interventi. L'Unioncamere puo' altresi' individuare e proporre le iniziative prioritarie per favorire l'applicazione del comma 10 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come integrato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

  11. L'Unioncamere esercita funzioni di proposta nei confronti delle altre istituzioni, degli organi legislativi, degli organi di governo, delle autorita' indipendenti, nell'interesse del sistema camerale. Esercita altresi' le funzioni eventualmente delegate dal Ministero dello sviluppo economico.

  12. L'Unioncamere promuove la costituzione di societa' per la gestione delle partecipazioni strategiche del sistema camerale nelle infrastrutture.

  13. L'Unioncamere puo' promuovere la creazione di servizi finanziari per la competitivita' del sistema imprenditoriale, mediante organismi appositamente costituiti ovvero in collaborazione con soggetti terzi.

  14. L'Unioncamere, inoltre:

    1. costituisce commissioni, comitati e consulte, istituti, centri specializzati, osservatori;

    2. realizza e coordina studi, indagini e ricerche e collabora anche ad attivita' di studio e ricerca condotte da enti ed organismi nazionali, esteri e internazionali;

    3. favorisce e cura la gestione strategica delle informazioni detenute dal sistema camerale, sia direttamente che individuando linee di attivita' per le camere di commercio e i loro organismi;

    4. organizza congressi, convegni, conferenze e missioni a carattere nazionale e internazionale, anche in favore delle camere di commercio e delle categorie economiche;

    5. ...

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