DECRETO 9 ottobre 2015 - Individuazione delle strutture regionali deputate a ricevere i reclami a seguito di presunte infrazioni accertate in relazione ai servizi svolti mediante autobus di competenza regionale e locale, in attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169. (15A08385)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;

Visto, in particolare, l'art. 28, paragrafo 3, del citato Regolamento (UE) n. 181/2011, il quale prevede che: «Ogni passeggero puo' presentare un reclamo, conformemente alla legislazione nazionale, all'organismo competente designato a norma del paragrafo 1 o a qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro, in merito a presunte violazioni del presente regolamento.»;

Visto il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante: «Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus»;

Visto l'art. 3, comma 6, del citato decreto legislativo n. 169 del 2014, che dispone che: «Per i servizi regolari di competenza regionale e locale i reclami possono essere inoltrati anche alle competenti strutture regionali che provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni elemento utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 4, all'Autorita' con periodicita' mensile. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le predette strutture regionali sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni.»;

Viste le comunicazioni trasmesse a questo Ministero da: Province Autonome di Bolzano e di Trento, Regioni Autonome Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta, Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria;

Ritenuto necessario dare attuazione alla disposizione di cui all'art. 3, comma 6, del citato decreto legislativo n. 169 del 2014 per le regioni e province autonome che hanno gia' provveduto alla prescritta individuazione, nelle more dell'acquisizione della pertinente comunicazione da parte della totalita' delle regioni;

Sulla proposta del Direttore generale preposto alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' di cui alla nota prot. 16817 dell'8 settembre 2015;

Decreta: Art. 1 1. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 3...

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